La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 33037/2024 ha ricordato che l’articolo 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di evasione all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti al danno e alla colpevolezza.
Nel caso esaminato, la Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., formulata dalla difesa dell’imputato con l’atto di gravame, con la seguente argomentazione: “il fatto non è di particolare tenuità, tenuto conto che l’imputato, violando le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, più mite rispetto al carcere, ha tradito la fiducia accordatagli dal giudice“.
Trattasi di motivazione logicamente errata in quanto riferita in generale alla fattispecie dell’evasione dagli arresti domiciliari, come se per tale reato la disciplina contenuta nell’art. 131-bis cod. pen. non possa mai operare.
Al contrario, la Suprema Corte ha precisato che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima» (così, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731 – 01).
Sotto tale profilo, la Corte territoriale non si è espressa né, peraltro, elementi dai quali dedurre l’insussistenza dei relativi presupposti sono ricavabili dalla sentenza di primo grado, dalla quale risulta solo che l’imputato era incensurato.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata – limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. – con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello affinché valuti, in concreto, l’eventuale sussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità.
