La Corte di cassazione sez. IV, con la sentenza n. 50817 del 2023, ha stabilito che nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla c.d. “prova di resistenza“, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata.
Nel caso di specie, in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata immune da censure, rigettando l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti.
Secondo il ragionamento della Suprema Corte, facendo ricorso alla c.d. prova di resistenza, pur rilevando la sussistenza del denunziato vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, lo stesso non ha minato, tuttavia, la tenuta del tessuto argomentativo a fondamento della pronunzia della Corte territoriale, che ha basato la conferma della pregressa decisione di condanna anche su elementi ulteriori, quali, in specie, i rilievi effettuati dal personale di polizia sul luogo del sinistro automobilistico in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, l’avvenuto trasferimento in ospedale, per le cure necessarie, di un solo individuo, identificato nel predetto e i test indicativi della previa assunzione, da parte sua, di sostanze alcooliche e stupefacenti, utilizzando le menzionate dichiarazioni confessorie a mo’ di riscontro.
Ad ogni buon conto, affinché la doglianza in disamina non venga considerata generica la Suprema Corte sottolinea la necessità che vengano specificatamente indicate le ragioni per le quali, in tesi, l’impianto argomentativo franerebbe a seguito dell’espunzione dell’elemento di prova inutilizzabile.
Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità –- quello secondo cui «Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento».
