Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19541/2024, udienza del 14 marzo 2024, il tema della revoca dell’ordinanza di rinnovazione emessa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., vede la costante giurisprudenza orientata ad ammettere il provvedimento di revoca quale esito della discrezionale valutazione del giudice d’appello, “senza necessità di una specifica motivazione all’esito delle acquisizioni probatorie officiose“.
Si è così precisato che il giudice d’appello, una volta che abbia disposto d’ufficio la rinnovazione istruttoria, può nel prosieguo disporne la revoca senza necessità di una specifica motivazione all’esito delle acquisizioni probatorie officiose (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, Rv. 249907 – 01), quando ritenga sufficienti le prove già acquisite (Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, Rv. 251112 – 01) e senza che dia luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione della prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ove si ritenga sufficientemente istruito il processo (Sez. 6, n. 49047 del 20/09/2004, Rv. 230615 – 01).
A ciò va aggiunto che l’eventuale motivo di nullità, per il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto costituente vizio da ricondurre alla categoria delle nullità generali a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166 – 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 – 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891 – 01), avrebbe imposto alla difesa del ricorrente di eccepire la nullità subito dopo la pronuncia dell’ordinanza oggi censurata; ma dal verbale indicato non risulta sollevata alcuna eccezione al riguardo dalla difesa che, preso atto della decisione della Corte d’appello, concordò la data per la successiva udienza in cui si svolse la discussione finale.
Quanto alle modalità con cui fu assunto il provvedimento, nessuna disposizione del codice prevede, a pena di nullità, che la decisione sulle questioni sorte nel corso dell’istruttoria richieda la deliberazione nelle forme previste dall’art. 527 cod. proc. pen.
Pertanto, quando l’art. 495 cod. proc. pen., applicabile anche nel giudizio di appello, prevede che “il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione delle prove che risultano superflue“, la norma non impone alcuna specifica modalità di deliberazione della decisione, come del resto previsto per l’intero corso dell’istruzione dibattimentale; ma anche volendo ipotizzare un’irregolarità della decisione, per la mancata deliberazione collegiale in difetto della sospensione del processo per consentire al collegio di ritirarsi in camera di consiglio, essa non è presidiata da alcun espressa previsione di nullità, né il ricorrente ne ha dedotto alcuna specifica ipotesi. In questo senso si è coerentemente affermato che «l’inosservanza dell’art. 125, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all’esterno della camera di consiglio (nella specie, nell’aula di udienza) è valida, salva l’applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell’art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale» (Sez. 1, n. 39928 del 22/10/2002, Rv. 222719 – 01).
