Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 13310/2024, udienza del 21 dicembre 2013, ha affrontato la questione dell’impedimento del presidente di un collegio che gli precluda la sottoscrizione della sentenza.
L’art. 546 cod. proc. pen. prevede che la sentenza contenga la sottoscrizione del giudice e, nel caso questo sia collegiale, quella del presidente e del relatore.
L’assenza della sottoscrizione determina, ai sensi della specifica disposizione del comma 3, la nullità della sentenza-documento cui segue l’annullamento della stessa affinché si proceda a una nuova stesura della motivazione e alla sottoscrizione del nuovo atto.
L’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., d’altro canto, prevede che in caso di “morte o altro impedimento” la sottoscrizione del presidente possa essere apposta dal consigliere anziano. In tale ipotesi la sentenza è nulla solo qualora manchi l’indicazione che specifica che la sottoscrizione è apposta da un membro diverso del collegio in quanto il presidente è impedito. Diversamente, come nel caso di specie, quando la causa dell’impedimento è comunque evidenziata, non si determina alcuna nullità e la giustificazione apposta non è sindacabile nel merito.
L’apprezzamento della situazione di fatto che determina l’impedimento e all’esistenza dello stesso, infatti, è di natura discrezionale e non è previsto il sindacato in sede di legittimità sul punto. Ciò in quanto non rientra nei poteri di questa Corte quello del controllo sulla funzione certificatrice del giudice anziano esercitata dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva dell’impedimento, integrato dalla situazione fattuale indicata (in questi termini, Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245174 – 01; Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Rv. 278407 – 01; Sez. 3, n. 13942 del 03/03/2022, Rv. 283130 – 01; Sez. 4, n. 22719 del 11/05/2016, Rv. 267181 – 01; e nello stesso Sez. 2, n. 47935 del 22/11/2023. n.m. citata dalla difesa che nella motivazione specifica che la sentenza è nulla se l’impedimento del presidente non è “giustificato espressamente”).
