Secondo Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10671/2022, udienza del 23 novembre 2021, l’apposizione, da parte di un terzo, della sottoscrizione del presidente del collegio va ad incidere esattamente sul significato della sottoscrizione stessa come documentativa, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., di un fatto dal presidente e che vale, altresì, a comprovare la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che ha concorso alla sua formazione.
Sotto il primo profilo, e su un piano generale, deve considerarsi che la sottoscrizione del presidente, prevista dall’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., è adempimento di cruciale importanza, in quanto rappresenta la garanzia della legalità del momento decisorio e della rappresentazione all’esterno delle ragioni della decisione (oggetto della copertura costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.).
Il doveroso controllo che il presidente è chiamato ad operare non solo sulla coerenza della motivazione con il dispositivo, ma sulla stessa rispondenza della prima ai «motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata» (art. 544, comma 1, cod. proc. pen.), quali hanno trovato spazio nella camera di consiglio (art. 527, comma 2, cod. proc. pen.) trova ulteriore conferma normativa nell’art. 154, commi 2, 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. Si prevede, infatti: la consegna della minuta dall’estensore al presidente; la possibilità, qualora sorgano contestazioni sulla motivazione, della lettura della stessa al collegio – e ciò proprio al fine di garantire la corrispondenza della motivazione a quanto emerso nel corso della discussione; la possibile designazione, in caso di persistenti contrasti, di un nuovo estensore; infine, anche se si tratta, in quest’ultimo caso, di vicende ormai residuali, la verifica corrispondenza della minuta consegnata al cancelliere con l’originale formato dalla cancelleria).
Solo all’esito di tali verifiche, il presidente e l’estensore sottoscrivono la sentenza (art. 154, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.).
Si tratta di adempimenti ai quali il legislatore attribuisce tale importanza che lo stesso comma 2 dell’art. 546 cod. proc. pen., si preoccupa di individuare dei rimedi efficaci per il caso che il presidente non possa sottoscrivere per morte o altro impedimento. Siffatta disciplina era applicabile, anche prima dell’introduzione – ad opera dell’art. 2, comma 3, lett. f, della L. 17/10/2017, n. 161 – del comma 10-octies dell’art. 7 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, al procedimento di prevenzione per ragioni di carattere sistematico discendenti, per un verso, dalla natura di sentenza del decreto applicativo della misura (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 – dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245174 – 01) e, per i restanti provvedimenti, dalla natura del controllo assegnato al presidente dell’organo collegiale.
Da ciò discende che la sottoscrizione del presidente non rappresenta uno snodo formale privo di significato, ma identifica l’atto che attesta lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l’ordinamento assegna al presidente stesso e che consente di attribuire al collegio la decisione assunta in camera di consiglio. Si rientra, pertanto, pienamente nell’ambito dell’art. 2700 cod. civ.
