Incidente probatorio e omesso deposito atti di indagine: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 33012 depositata il 22 agosto 2024 ha ricordato che in tema di incidente probatorio, l’inosservanza da parte del PM dell’obbligo di deposito degli atti di indagine previsto dall’articolo 393, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove ne sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell’indagato, integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli articoli 178, comma primo, lettera c) e 180 cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli articoli 182 e 183 cod. proc. pen.

Si è infatti precisato recentemente che la violazione dell’obbligo di integrale “discovery”, sancito dall’articolo 393, comma 2-bis, cod. proc. pen., determina, ex articolo 178, lettera c), cod. proc. pen., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l’omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all’articolo 124 cod. proc. pen., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero.