Segnaliamo ai lettori che, con ordinanza del 6 giugno 2024, il tribunale di Siena in composizione collegiale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost., nonché all’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991, la questione di legittimità dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità medesima, anziché la possibilità per il giudice di disporla, nonché nella parte in cui la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.
Alleghiamo al post, per comodità di lettura, la Gazzetta Ufficiale n. 142 del 14 agosto 2024 che riporta per esteso l’ordinanza suddetta.
