Doppia presunzione in materia indiziaria: i paletti posti dalla Cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 32713/2024, udienza del 28 maggio 2024, ha ribadito, in accordo ad un consolidato indirizzo interpretativo, che, allorché venga in rilievo la prova indiziaria, deve essere riconosciuto un rilievo determinante alla certezza degli indizi, parametro, questo, corrispondente al requisito della precisione richiesto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

In altri termini, è certo l’indizio che: a) corrisponda a un fatto non supposto o verosimile ma realmente esistente; b) abbia efficacia dimostrativa; c) renda possibile, unitamente agli altri indizi, la dimostrazione di un fatto ignoto mediante il ricorso a regole esperienziali collaudate ed affidabili (così, Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 6682/1992).

Data questa premessa, risulta evidente che il fatto ignoto ricavato da un sillogismo innescato da un fatto noto non può a sua volta essere considerato come punto di partenza di un ulteriore sillogismo poi utilizzato per la condanna dell’imputato.

Ricorre in questo caso una presunzione di secondo grado (praesumptio de praesumpto) che dà vita ad una sorta di paralogismo giuridico (così, Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4434/2014, udienza del 6 novembre 2013), il quale viola il disposto del citato art. 192, comma 2, ponendo illegittimamente alla base della sequenza indiziaria un indizio dedotto induttivamente e quindi né preciso né certo ma soltanto verosimile o supposto.

Principi analoghi sono stati affermati di recente da Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 18473/2023, udienza del 7 marzo 2023, in cui si legge che “secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la praesumptío de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell’indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall’art. 192, comma secondo, c.p.p. (ex multis Sez. 6, sentenza n. 37108 del 02/12/2020, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 259138)“.