Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 49969/2023, udienza del 15 novembre 2023, gli “elementi concreti”, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808).
È nella motivazione di tale statuizione, qui di seguito trasfusa nella parte di interesse, che si coglie la ratio del principio formulato, decisivo per il caso all’odierno esame: “la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come ricordato dalla Corte territoriale, che gli “elementi concreti”, necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell’intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività; ma ha anche aggiunto – ciò che la decisione impugnata trascura – che, alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Rv. 247848), come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni (Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, Rv. 243302); di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258638); di versioni radicalmente difformi – rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini – fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252468); di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell’udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati: Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Rv. 255661). Il principio è stato ribadito sottolineando che la sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall’atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall’art. 500, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, Rv. 261254)“.
