Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 17344/2024, udienza del 28 marzo 2024, ha chiarito che anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei termini di impugnazione di cui all’art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza legale o, in mancanza, effettiva del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 9/11/1977, Quarantelli, Rv. 208221 – 01; Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Rv. 263484 -01; Sez. 6, n. n. 30920 del 30/06/2009, Rv. 244556 – 01).
Ciò vale anche per i provvedimenti che si pongono al di fuori di ogni schema ordinamentale e della struttura stessa del sistema processuale, per i quali non vi è ragione di escludere l’operatività degli ordinari termini di decadenza previsti per l’impugnazione dal combinato disposto degli articoli 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato ossia, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento con cui il GIP, all’esito dell’udienza camerale fissata ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen., ha disposto nuovamente il rinvio a giudizio, con un ulteriore decreto di giudizio immediato.
Peraltro, anche laddove si propendesse per un vizio dell’atto che non lo rendesse abnorme in quanto non idoneo a determinare alcuna stasi processuale, posto che gli effetti del provvedimento denunciato come abnorme non ostacolano l’ordinario passaggio alla fase dibattimentale per come già stabilito col decreto precedente, si sarebbe semmai al cospetto di una nullità di carattere relativo che, attenendo al decreto che dispone il giudizio doveva essere eccepita, ai sensi dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, nessuna eccezione risulta sollevata dalla difesa, la quale al dibattimento ha acceduto al rito abbreviato condizionato.
Inconferente, poi, è la denunciata violazione dell’art. 111 Cost., tenuto conto che la nuova udienza conseguente all’emissione del nuovo decreto di giudizio immediato non ha determinato alcuna violazione dei termini stabiliti per la conclusione del giudizio di primo grado dalla legge n. 87 del 2001, essendosi la relativa fase conclusa in termini ragionevoli.
