Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 31925/20204, udienza del 20 giugno 2024, ha ribadito, sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, le condizioni che permettono al giudice di emettere una sentenza assolutoria in presenza di una già maturata causa di estinzione del reato.
La questione che pone il ricorso attiene essenzialmente alla possibilità o meno di ritenere la prevalenza della causa di estinzione del reato a fronte di elementi che, sulla base di una mera constatazione, consentano di escludere la sussistenza del reato.
Si tratta di una problematica ampiamente affrontata dalla Corte di cassazione, che è giunta ad una soluzione consolidata a seguito della sentenza delle Sezioni unite con la quale si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi“, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Tale principio, peraltro, sembrerebbe aver trovato conferma anche nella più recente sentenza resa dalle Sezioni unite il 28 marzo 2024 (di cui si dispone della sola informazione provvisoria), chiamata a valutare se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non”. Rispondendo al quesito, le Sezioni unite hanno affermato che in coerenza con i principi sanciti dall’art. 27 Cost., dall’art. 6 della CEDU e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito alla stregua di quanto enunciato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del PM proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
