Il 25 agosto 2024 entrerà in vigore la L. n. 114/2024, meglio nota come “Riforma Nordio”, avente ad oggetto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” (la versione ufficiale del testo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024, è allegata alla fine del post).
L’entrata in vigore è invece differita al 25 agosto 2026 per le modifiche collegate alla composizione collegiale del giudice competente a provvedere in materia cautelare.
Nel dettaglio, e sommariamente, si riportano gli aspetti salienti della riforma:
- abrogazione del delitto di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 c.p. (con contestuale cancellazione di tutti i richiami al predetto articolo all’interno delle disposizioni del c.p. e c.p.p.);
- le circostanze attenuanti speciali di cui all’art. 323-bis c.p. e le cause di non punibilità ex art. 323–ter c.p. vengono estese anche il delitto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p.;
- il delitto di traffico di influenze illecite è modificato nell’elemento oggettivo venendo punito quel soggetto che “utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita”, così restando esclusa dalla fattispecie incriminatrice la mera millanteria di avere relazioni con un pubblico funzionario; così come decade la qualifica del profitto del reato non più definito quale prezzo per la mediazione del soggetto agente con il pubblico ufficiale;
- sono aumentate le garanzie di libertà difensiva con l’aggiunta all’art. 103 c.p.p. dei commi 6-bis e 6-ter che introducono il divieto di acquisire ogni forma di comunicazione con l’indagato o imputato, ulteriore alla mera corrispondenza, da parte dell’autorità giudiziaria o degli ausiliari di polizia giudiziaria a meno che non si tratti di corpo di reato così come gli stessi dovranno interrompere le operazioni di intercettazione quando risulta che le conversazioni rientrano tra quelle vietate per legge (ciò significa che non resterà alcuna traccia negli atti del contenuto delle stesse);
- l’art. 114 c.p.p. sul divieto di pubblicazione da parte degli organi di stampa chiarisce al comma 2-bis che il contenuto delle intercettazioni non dovrà essere riportato tramite i mezzi di stampa o di diffusione al pubblico a meno che non sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”;
- nell’art. 116 c.p.p. viene ulteriormente specificato che “Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall’esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato”;
- non devono essere riportati dati riguardanti soggetti diversi dalle parti interessate dalle intercettazioni;
- il procedimento applicativo delle misure cautelari, previsto dall’art. 291 c.p.p., è integrato in questi termini: “prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”, pena la nullità dell’ordinanza; provvede a tal fine il presidente del collegio o uno dei giudici da lui delegato; l’interrogatorio deve essere documentato integralmente, pena la sua inutilizzabilità;
- la competenza collegiale è prevista anche in caso di aggravamento della misura applicata; nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga che la stessa debba essere sostituita con quella del carcere, è tenuto a rimettere gli atti al giudice collegiale;
- oltre all’indicazione delle norme di legge che si intendono violate, gli avvisi di garanzia ex art. 369 c.p.p. devono contenere una spiegazione sommaria del fatto;
- l’art. 581 comma 1-ter c.p.p. è abrogato e ciò comporta che non è più richiesta la procura speciale a pena di inammissibilità per presentare atto di impugnazione;
- il divieto di impugnare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero è limitato ai soli reati a citazione diretta di cui all’art. 550 comma 1 e 2 c.p.p.;
- la modifica all’art. 1050 dell’ordinamento militare preclude l’inserimento del militare nell’aliquota di avanzamento e la sua valutazione per l’avanzamento qualora sia stato condannato in primo grado – anche con patteggiamento o decreto penale di condanna divenuto esecutivo – per un delitto non colposo, diversamente dalla precedente disciplina per la quale ai medesimi fini era sufficiente l’esercizio dell’azione penale.
