Dopo tante parole sulla liberazione anticipata si è deciso di non modificare sostanzialmente nulla se non procedere ad “avvisare” il condannato che potrebbe avere una riduzione di pena.
Una sorta di specchietto dove si informa di quello che potrebbe essere.
Nell’art. 656 cod. proc. pen. si introduce, in un nuovo comma 10-bis, la previsione che impone al PM, al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, di completarlo con uno specchietto, ad uso del condannato, nel quale sia già quantificata semestre per semestre la riduzione di pena che potrà essergli riconosciuta, in funzione della partecipazione al trattamento eventualmente dimostrata.
Nulla, dunque, viene automaticamente concesso al condannato, ma gli si consente di prefigurarsi gli effetti positivi di una sua condotta improntata al rispetto delle regole e alla cooperazione al trattamento.
Tante parole per dire che potresti avere e si vedrà se avrai.
Basta? No, non ancora: all’operazione di maquillage si affianca il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia che ha elaborato un vademecum da distribuire ai detenuti in cui si lascia intendere che, in conseguenza del DL 92/2024, la concessione della liberazione anticipata sarà automatica, il che ovviamente non è dal momento che il beneficio richiede una valutazione positiva della magistratura di sorveglianza riguardo alla positiva partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che è tenuto a seguire.
Proclami tanto magniloquenti quanto vuoti, mantra ideologicamente falsi del tipo “umanizzazione del carcere”, circolari e vademecum che non valgono neanche la carta su cui sono stampati: l’ennesima occasione perduta dal ministro sedicente liberale.
