Stupefacenti e lieve entità: elementi da valutare (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 32585 depositata il 14 agosto 2024 ha ricordato che sia per l’applicazione che per l’esclusione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

Va rammentato che “In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine“. (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 – dep. 15/04/2015, Rv. 263068)”.

La attuale qualificazione della ipotesi del comma 5 articolo citato come reato autonomo, affiancato a quelli del comma 1 e 2 del medesimo articolo, implica la necessità che, per la corretta qualificazione, venga accertato e motivato non solo il dato della detenzione illecita di stupefacente, ma anche gli ulteriori elementi che consentano di riportare tale circostanza di base nell’una o nell’altra fattispecie.

Non può più, invece, seguirsi il “vecchio” schema del rapporto tra reato base ed eventuale attenuante (quando la detenzione illecita di stupefacente rientrava comunque nelle ipotesi del comma 1 o 2 dell’art. 73, ponendosi dopo, e solo eventualmente, il tema della ricorrenza della ipotesi attenuata).

Salva ovviamente la situazione in cui ci si trovi di fronte a quantità e/o modalità della condotta che riportino immediatamente il fatto in uno dei due reati, rendendo superflua una motivazione ad hoc, di norma dovrà specificarsi quali altri elementi, a fronte del mero dato della detenzione di stupefacente in una quantità che sia in sé compatibile con le due diverse ipotesi di reato, consentano di qualificare correttamente il fatto.

Principio confermato ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2016, n. 45694; Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2013, n. 27809; Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063.