Le precomprensioni come criterio interpretativo? Anche no (Vincenzo Giglio)

Per il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer il significato che noi tutti privilegiamo allorché ci predisponiamo a conoscere qualcosa è filtrato dalle nostre precomprensioni.

È come dire che i nostri processi di apprendimento sono preceduti, guidati e condizionati dalla nostra storia personale e da quella della comunità cui apparteniamo.

Gadamer non considera negativamente questa propensione, tutt’altro: essa permette infatti l’instaurazione del cosiddetto circolo ermeneutico, cioè un continuo movimento circolare di sensibilità e pensieri individuali che diventano frammenti di visioni generali.

Data questa premessa, si comprende bene il rilievo che le precomprensioni, il circolo ermeneutico e la fusione di orizzonti – quello dell’interprete e quello della tradizione di cui è frutto l’oggetto della conoscenza – hanno nell’interpretazione dei testi giuridici.

Questa constatazione genera immediatamente un problema: come si tengono a bada le precomprensioni, quale criterio va utilizzato per distinguere tra quelle corrette e quelle scorrette?

Lo stesso Gadamer ne fu consapevole e intese proporre una sua teoria: “Inevitabilmente e sempre, la linea di senso che, nella lettura, si mostra [all’interprete], termina in una apertura indefinita. Il lettore si rende facilmente conto, anzi non può non ammettere, che ciò che egli ha letto nel testo sarà compreso in modo diverso dalle generazioni future“.

Per Gadamer, dunque, le precomprensioni erano corrette solo se davano vita ad interpretazioni non definitive, aperte cioè a nuovi significati, così che fosse possibile un processo di perfezionamento infinito in grado di correggere gli errori precedenti.

Tesi affascinante, senza dubbio, ma sfortunatamente inadatta al singolo giudizio.

Si osserva infatti (Damiano Canale, “La precomprensione dell’interprete è arbitraria?“, in Etica & Politica/ Ethics & Politics, 2006, 1, consultabile a questo link) che “Il criterio dell’apertura di senso, se risulta adeguato all’interpretazione dell’opera d’arte – vero punto di riferimento della riflessione gadameriana –, mostra maggiori limiti nel caso venga applicato all’interpretazione giudiziale. Questa si sviluppa infatti in un contesto istituzionalizzato teso ad individuare la soluzione del caso singolo. Il suo scopo consiste nell’escludere alternative interpretative in vista della decisione, non nell’aprire ad alternative interpretative ulteriori con riferimento ad una tipologia di casi. Tale apertura potrà costituire un effetto secondario di un risultato interpretativo, che in virtù della soluzione adottata potrà essere trattato come un esempio nelle interpretazioni future, entrando a far parte della precomprensione in senso lato dell’interprete. Non di meno un criterio di correttezza dell’interpretazione giudiziale deve innanzitutto rendere conto della richiesta di determinatezza e di legittimazione della decisione, la quale per quanto radicata nel passato e proiettata potenzialmente verso il futuro, conserva una valenza immediata per il presente del caso concreto“.

L’opinione di Damiano Canale merita di essere condivisa senza riserve e trova un’eco importante in Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 45506/2023, udienza del 27 aprile 2023, deposito del 10 novembre 2023, che ha deciso i ricorso degli imputati del processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia avverso la sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo del 23 settembre 2021.

Se ne riporta un passaggio illuminante: “Fermo restando il riconoscimento per l’impegno profuso nell’attività istruttoria dai giudici di merito, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza impugnata, e ancor più marcatamente quella di primo grado, hanno invero, optato per un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico. Tuttavia, anche quando oggetto del processo penale siano accadimenti di rilievo storico o politico, e, dunque, connotati da una genesi complessa e multifattoriale, l’accertamento del giudice non muta la sua natura, la sua funzione e il suo statuto garantistico, indefettibile sul piano costituzionale […]

Le sentenze di merito, conferendo di fatto preminenza ad un approccio storiografico nell’interpretazione del dato probatorio, hanno, inoltre, finito per smarrire la centralità dell’imputazione nella trama del processo penale, profondendo sforzi imponenti nell’accertare fatti spesso poco o per nulla rilevanti nell’economia del giudizio.

La trama di entrambe le sentenze di merito, infatti, pur muovendo dal corretto rilievo che la c.d. «trattativa Stato-Mafia» non costituisce di per sé reato, in quanto condotta non punita dalla legislazione penale, è, tuttavia, monopolizzata dal tema dei contati intercorsi, successivamente alla strage di Capaci, tra esponenti del R.O.S. e quelli della associazione mafiosa denominata “cosa nostra” e dall’accertamento degli stessi negli anni successivi, riservando un rilievo proporzionalmente minimale alle condotte contestate di minaccia al Governo“.

Ancora un esempio, prima di avviarsi alla conclusione.

Parecchi anni addietro, fu pubblicato un interessante saggio sulle mafie delocalizzate,in cui aveva un rilievo centrale la questione dell’esteriorizzazione del metodo mafioso e delle cosiddette “mafie silenti” (Antonio Balsamo e Sandra Recchione, Mafie al Nord, in Diritto Penale Contemporaneo, 18 ottobre 2013, consultabile a questo link).

Le considerazioni che seguono sono tratte da V. Giglio, Il silenzio è d’oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite, in Filodiritto, 6 settembre 2019 (consultabile, volendo, a questo link).

I passaggi virgolettati, se non altrimenti specificato, sono tratti dal lavoro di Balsamo e Recchione.

Colpisce anzitutto la centralità assegnata al “sapere implicito”: «Se in passato il ruolo del “sapere implicito” nella produzione della conoscenza era stato trascurato dalla filosofia e dalle scienze sociali, da diversi decenni si è assistito ad una netta inversione di tendenza in tutti gli ambiti disciplinari, dove emerge una forte attenzione al processo circolare che viene a svilupparsi tra i presupposti cognitivi e le pratiche interpretative.

Sul piano giuridico, le moderne teorie dell’interpretazione hanno posto in luce il ruolo essenziale ed insostituibile della pre-comprensione, intesa come anticipazione di significati, come condizione di conoscenza positiva, anche se provvisoria, del problema in gioco. Si tratta, infatti, di quel pre-requisito del procedimento di soluzione di casi giuridici che precede ogni interpretazione delle norme ed ogni valutazione del materiale probatorio. In una approfondita analisi del cambiamento culturale sotteso alla lotta contro il crimine nelle società attuali, si è persuasivamente osservato come le conoscenze della realtà che sono oggetto del procedimento penale siano «sempre mediate da precomprensioni, da aspettative di senso che stanno alla base della nostra percezione, che non possiamo semplicemente scrollarci di dosso, ma su cui possiamo solo riflettere, divenendone consapevoli».

Gli autori citano eminenti giuristi a sostegno della loro tesi e tra questi Winfried Hassemer ed il suo saggio Perché punire è necessario.

Un titolo quantomai evocativo e un’espressione che di per sé considerata sembrerebbe fondare e giustificare una sequenza obbligata: aspettative, percezioni, riflessioni, decisioni; sullo sfondo la necessità della punizione.

Non c’è da stupirsi. Questa nuova conformazione si impone poiché «la “fissità” del diritto non è più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici, nei quali l’interpretazione giudiziale assume sempre più un carattere bipolare, come ricerca della norma adeguata tanto alla ratio del caso concreto quanto alla volontà dell’ordinamento, e richiede quindi una profonda consapevolezza del senso, della logica sociale e del valore dei fenomeni verso cui è indirizzato l’intervento legislativo».

Può essere, tutto può essere.

Non più interpreti isolati in torri eburnee ma esseri massimamente sensitivi che si lasciano permeare dalle loro percezioni, manifestatesi (per di più doverosamente) prima e a prescindere dal giudizio e dal suo oggetto, e ad esse conformano le risposte che sono tenuti a dare.

Ma è comunque opportuno segnalare che nel citato saggio di Hassemer «il diritto fondamentale alla sicurezza» è paragonato a un Geisterfahrer, «un automobilista che guida contromano in autostrada e che si comporta come se procedesse nella stessa direzione degli altri diritti fondamentali» (pp. 77-78).

Aggiunge, in nota, il traduttore: «la metafora del Geisterfahrer rende bene anche l’autoreferenzialità e la “pericolosa” ingenuità […] del diritto alla sicurezza nel suo (non) dialogo con gli altri diritti fondamentali. Chi imbocca al contrario l’autostrada è convinto di “guidare bene” e secondo le regole, e ritiene gli altri partecipanti al traffico autostradale da lui fatti carambolare fuori carreggiata dei pericolosissimi “pazzi furiosi”, che guidano contromano e cercano di ucciderlo. In realtà, il vero pericolo è lui».

Non è questa l’unica proposizione degna di menzione di Balsamo e Recchione.

Vi si legge anche questo: «Che la lettera della norma possa legittimare l’interpretazione che richieda non solo la prova dell’esistenza di una organizzazione “tipicamente” mafiosa, ma anche la produzione degli effetti tipici che (di regola) scaturiscono dal contatto tra il consorzio criminale e la società civile è indubbio. Portare alle estreme conseguenze tale percorso logico-interpretativo, tuttavia, significa rischiare di legittimare la proliferazione di organizzazioni strutturate, ma silenti: non ancora attive ma capaci di inquinare pesantemente mercati, politica e dinamiche sociali».

Seguono altre rampogne all’indirizzo avversario.

Gli si imputa di svalutare vistosamente il peso probatorio dell’organizzazione.

Ci si appella al senso comune: «Non vi è chi non veda come sia ingestibile una interpretazione che crei una (sottile e critica) dipendenza tra consumazione del reato e prova degli effetti “psicologici” da impatto intimidatorio. L’esito soggettivo del contatto con le mafie è infatti imprevedibile e legato a variabili mutevoli in relazione alle caratteristiche soggettive, culturali e sociali delle persone che entrano in contatto con l’organizzazione».

Visioni opposte, dunque, senza alcun margine di mediazione.

Da un lato si richiamano alcuni dei “sacri” principi (materialità e offensività),coniati dalla nostra civiltà giuridica per impedire che la pretesa punitiva statuale si trasformi in arbitrio attraverso norme e interpretazioni evanescenti e formalistiche.

Il che equivale a dire che tra i due orientamenti che si contendono il campo riguardo alla “mafia silente” va senz’altro preferito quello che non richiede l’esteriorizzazione del metodo mafioso perché l’altro darebbe il via libera a organismi che, pur non manifestandosi, resterebbero comunque pericolosi: l’automobilista fantasma immaginato da Hassemer dovrebbe continuare a guidare perché se gli si ritirasse la patente ben più gravi incidenti sarebbero sopportati dalla società.

Dall’altro si assume che la pericolosità delle mafie confina nel passato e condanna all’irrilevanza qualsiasi indirizzo interpretativo che non sia ispirato e giustificato dalla precomprensione dell’in sé mafioso, dalla percezione della sua natura subdolamente cangiante e dalla presa d’atto della necessità di una reazione cui mal si addicono distinguo formalistici.

Pre-qualcosa come se piovesse, dunque, e tutti finalizzati ad attribuire all’interprete qualificato la legittimazione a stabilire da se stesso la base conoscitiva con cui alimentare le sue attribuzioni di senso.

Che dire? Forse, che è meglio lasciare a Gadamer l’interpretazione dell’arte, per il resto i vecchi principi di materialità e offensività ci vanno più che bene.