Un video postato dall’imputato su Tik-Tok usato per negargli le generiche, sebbene non acquisito agli atti del processo: il “nuovo che avanza” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 25903/2024, udienza del 28 maggio 2024, ha censurato l’uso della scienza privata del giudice per negare le attenuanti generiche ad un imputato.

Ricorso per cassazione

Il ricorrente contesta la valutazione negativa operata dal giudice di merito in ordine alla sua personalità, collegata alla pubblicazione di un video su “TikTok” ad opera dello stesso imputato, in cui era sostanzialmente divulgata la propria intenzione di non desistere dai comportamenti contra legem, nonostante la repressione da parte delle forze dell’ordine.

Al riguardo, eccepisce che il video non era mai entrato a far parte del compendio probatorio, né il giudice di primo grado aveva giustificato le modalità di acquisizione dello stesso.

Tali circostanze avrebbero determinato una violazione del diritto di difesa, in relazione ad un elemento utilizzato ai fini decisori, ma estraneo al compendio probatorio.

D’altro canto, il giudice, negando le generiche, non aveva, come invece avrebbe dovuto, adeguatamente valorizzato la giovane età dell’imputato, l’ammissione degli addebiti e l’atteggiamento collaborativo in sede processuale.

Decisione della Corte di cassazione

Il giudice di primo grado, e così pure la Corte distrettuale che ne ha condiviso l’argomentazione, hanno ritenuto di negare le attenuanti generiche, osservando che il ricorrente, durante la pendenza del processo di primo grado, aveva pubblicato su “TikTok” le foto del magistrato giudicante, accompagnate da un messaggio in cui si vantava di essere “un uomo d’onore”, aggiungendo che non avrebbe desistito dai suoi propositi, nonostante l’arresto e l’eventuale condanna.

La condotta avrebbe connotato negativamente la personalità del reo, dichiaratosi proclive al crimine, e per tale ragione non meritevole delle attenuanti generiche, sebbene incensurato, di giovanissima età e reo confesso degli addebiti, peraltro desumibili aliunde, stante il suo arresto in flagranza.

L’elemento negativo – si legge nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem dal giudice d’appello – è stato appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti (testualmente: “Nel caso di specie deve evidenziarsi che il giudice ha avuto modo di appurare, come comunicato nelle sedi competenti, che A. nel corso del giudizio ha pubblicato sul proprio profilo TikTok, tra gli altri, un video contenente diverse fotografie scattate durante l’udienza ed una musica che fa da sottofondo ad una voce narrante“).

L’inutilizzabilità del suddetto elemento conoscitivo deriva dal fatto che la fonte probatoria a cui ha attinto il giudice è rimasta estranea al processo.

Si deve aggiungere che, dall’esame del fascicolo processuale, non risulta depositata agli atti alcuna documentazione relativa al suddetto filmato.

È perciò ben chiaro che sul documento “appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti“, non è stato attivato un reale contraddittorio.

Il tema riguarda la possibilità per l’imputato e per la sua difesa di conoscere il materiale probatorio e potersi difendere rispetto al relativo contenuto, soprattutto in un caso in cui il documento (video pubblicato), ha costituito praticamente l’unico argomento per la negazione delle attenuanti generiche. In proposito è utile far cenno alla decisione delle Sezioni unite (Sez. U. Mannino, sent. n. 33748 del 12/07/2005. Rv. 231676) secondo la quale «Resta pur sempre ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l’inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell’art. 526 comma 1 cod. proc. pen.».

Già in precedenza, comunque, si era affermato che la scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo e, pertanto, essa non può essere posta a fondamento del giudizio (Cass. pen. Sez. 4^, 2208/1983).

Tanto premesso, preso atto che la fonte probatoria a cui ha attinto il giudice è rimasta estranea al processo; che, dall’esame del fascicolo processuale, non risulta depositata agli atti alcuna documentazione relativa al suddetto filmato; che sul documento” appurato dal giudice e comunicato nelle sedi competenti”, non è stato attivato un reale contraddittorio, si deve ritenere che la stessa sia inutilizzabile ai fini della deliberazione.

In definitiva, vi è stata una violazione concreta del diritto – di rilevanza costituzionale (art. 111 Cost) – al contraddittorio, a causa della decisione assunta sostanzialmente sulla scorta di prove richiamate in sentenza, ma non sottoposte a qualsiasi confronto in seno al processo.

Va altresì ricordato che, con specifico riferimento all’inutilizzabilità, la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che le violazioni di divieti posti a tutela di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione non soffrono alcuno sbarramento processuale (Sez. 3, n. 35705 del 29/09/2020, Rv. 280892 – 01; Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, Rv. 274034 – 01; Sez. 3, n. 15828 del 4 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 263342 – 01; Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 263343 – 01; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, Rv. 248220 – 01; cfr. Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 – 01).

La decisione impugnata, la quale ha fatto riferimento unicamente al suddetto comportamento dell’imputato, ritenuto ostativo al riconoscimento delle generiche, deve essere conseguentemente annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto che tenga esclusivamente conto del materiale probatorio e processuale correttamente acquisito e conosciuto dalle parti.

Commento

È assai singolare la vicenda sottostante al ricorso ed alla conseguente decisione di legittimità qui annotata.

È più giusto, tuttavia, parlare di due vicende che procedono in parallelo fino al loro fatale incrocio ed alle sue conseguenze.

La prima è giudiziaria in senso stretto: un processo come tanti, con un giudice e un imputato maggiorenne ma giovanissimo.

La seconda con gli stessi personaggi ma trasferita su una piattaforma social: da un lato l’imputato che, presenziando alle udienze, non trova di meglio da fare che ritrarre fotograficamente il giudice e utilizzare le immagini come materia prima, assieme a un accompagnamento musicale e alla sua stessa voce, per gridare al mondo – o almeno ai suoi followers – la volontà di proseguire la stessa attività che gli è costata l’incriminazione: dall’altro il giudice che – non si sa bene come e perché – appura l’esistenza del video, lo comunica nelle sedi competenti ma si guarda bene dall’includere in queste sedi quella più fisiologica, cioè il processo e le sue parti, e infine menziona il video come causa esclusiva della negazione delle attenuanti generiche.

Si resta un po’ basiti: si è abituati alle code mediatiche dei processi ma non capita tutti i giorni che un giudice insegua l’imputato nelle grandi praterie digitali, lo colga in fallo in una di esse e gli presenti il conto delle sue malefatte, senza curarsi delle banali esigenze dell’ancora più banale contradditorio.

Che sia il prodomo di una nuova giustizia fatta di duelli on-line? Non lo sappiamo e non siamo in grado di prevederlo, potremo solo documentarlo se e quando avvenisse.

Un’ultima considerazione prima di chiudere: che senso avrebbe uno scontro digitale così epico senza un’audience di spettatori entusiasti e ipnotizzati? Nessuno, chiaro, ed ecco spiegati il comportamento della Corte territoriale e la sua condivisione, appunto entusiastica e – va da sé – per relationem, dell’operato del giudice di primo grado.