Deposito telematico di atti: è tempestivo fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^,sentenza n. 28067/2024, udienza del 14 giugno 2024, il processo telematico, sebbene non ancora completamente attuato, trova però già nella legislazione d’urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativo: cessata l’efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6 –bis all’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. L’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall’art. 5-quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (ultima parte dell’art. 87-bis, comma 1, citato).

Nel successivo comma 2, infine, si prevede che il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari attesterà l’avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell’apposito registro, ed inserendo l’atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo.

L’appello spedito a mezzo PEC entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dal deposito della sentenza accompagnata da motivazione contestuale doveva, pertanto, certamente ritenersi tempestivo (nei termini: Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Rv. 284854; Sez. 5, n. 50474 del 9/11/2023, non mass.; Sez. 1, n. 17081 del 17/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 2, n. 14972 del 08/03/2024, non mass.; Sez. 5, n. 22986 del 25/3/2024).

Né può, in contrario, esser considerato l’unico arresto in apparente, ma non effettivo, dissenso (Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105, in motivazione, sub 5. e 5.2., pag. 5 e ss.), che sembrerebbe valorizzare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario. Tale ultima sentenza si riferisce, infatti, alla differente fattispecie processuale che mette in stretta sequenza connettiva, il termine utile per l’impugnazione incidentale nel sub-procedimento cautelare (le ore 24.00 del giorno ultimo) e il dies a quo di decorrenza del termine indicato al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen. (tempestiva trasmissione degli atti al Tribunale distrettuale per il riesame, decorrente dalla data di presentazione della istanza). Tale ultima pronuncia prende in considerazione, infatti, ai fini della tempestività dell’istanza di riesame, la data e l’ora di ricezione telematica (le ore 24 dell’ultimo giorno utile dei dieci concessi dal legislatore processuale); mentre ai fini della tempestività della trasmissione degli atti da parte dell’Autorità procedente (5 giorni) individua il dies a quo, in quello in cui la cancelleria (secondo l’orario di apertura al pubblico, che solo in questo caso riprende a spiegare effetti procedimentali) ha preso lettura della comunicazione, inviata a mezzo PEC in ora di chiusura al pubblico dell’ufficio.

Si tratta, si legge in motivazione, di profili che nell’ambito del sistema normativo delineato dal legislatore processuale sono connessi e complementari, nel senso che al deposito tempestivo della richiesta nella cancelleria del Tribunale consegue, di solito, la conoscenza della impugnazione da parte dello stesso Tribunale e, quindi, il decorso del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell’Autorità procedente; momenti che, tuttavia, possono non coincidere a seguito della entrata in vigore della legge n. 176 del 2020 (il cui principio ha poi trovato conferma nella disciplina attualmente vigente), giacché è possibile che l’istanza sia utilmente “trasmessa” in un dato giorno (entro le ore 24, in orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario), ma che della stessa l’ufficio venga obiettivamente a conoscenza il giorno successivo (quando l’ufficio si apre al rapporto col pubblico).

In tali casi, il termine previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando l’atto che innesca la sequenza procedimentale che il legislatore intende sollecitare è “conosciuto”, cioè dal momento in cui l’ufficio viene a conoscenza della richiesta di riesame. Diversamente, la reale estensione del termine perentorio (5 giorni) del sub-procedimento dipenderebbe da variabili rimesse alla mera volontà dell’istante, che trasmettendo l’atto per via telematica in orario in cui certamente l’ufficio non è aperto al pubblico (ad es. oltre le ore 20) provocherebbe la riduzione di un giorno del termine perentorio previsto dalla legge per la tempestiva trasmissione degli atti.

Il principio che orienta la fattispecie può pertanto essere declinato nei seguenti termini “l’estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematica spiega effetti in relazione all’attività ricettiva dell’amministrazione; mentre ai fini dell’avvio delle attività che l’amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto della tempestiva presentazione dell’istanza, non può che tenersi conto della conoscenza effettiva dell’atto che innesca il procedimento e, dunque, dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio“.