Concorso di persone in un reato a dolo specifico: ne risponde anche il soggetto il cui contributo non abbia la particolare finalità richiesta dalla fattispecie (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 27688/2024, udienza del 14 maggio 2024, risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, dep. 2019, Rv. 276954).

Il suddetto principio — affermato in linea generale dal precedente sopra citato — ha trovato conferma in relazione a numerosi reati, quali, a mero titolo esemplificativo, il reato di trasferimento fraudolento di valori (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796) ed il reato di bancarotta preferenziale, per il quale si è osservato che il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481) e non sussistono ragioni per escludere l’operatività del suddetto principio anche in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale specifica.