Se si volesse usare un’immagine letteraria, la giurisprudenza di legittimità potrebbe essere paragonata al giardino dei sentieri che si biforcano immaginato da Jorge Luis Borges.
Si segue un percorso e si è continuamente distratti da piccoli e grandi sentieri che conducono verso mete non previste.
Uno di essi ha condotto all’espressione “ai limiti dell’inammissibilità“.
Eccone alcuni esempi recentissimi, tratti dalla produzione della Cassazione penale:
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 30688/2024, udienza del 12 giugno 2024: “Il primo motivo è infondato, per taluni aspetti ai limiti dell’inammissibilità“.
Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29608/2024, udienza del 15 aprile 2024: “Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni, pur collocandosi ai limiti della inammissibilità, ove si tenga presente che, alla fine delle sue argomentazioni, il ricorrente chiede che la Corte di cassazione procedi (testuale) “a una diversa valutazione di fatti e situazioni”, sollecitando un nuovo giudizio di merito, come è noto non consentito in sede di legittimità“.
Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 29278/2024, udienza del 5 aprile 2024: “il ricorso appare fondato su considerazioni ricostruttive alternative, prevalentemente versate in fatto e, come tale, ai limiti dell’inammissibilità, proponendo una versione parcellizzata delle risultanze probatorie che non tiene conto non solo del circoscritto perimetro sancito dal vincolo del rinvio, ma neanche del perimetro del giudizio di legittimità in tema di ricostruzione del fatto“.
Ed eccone uno, ascrivibile alla Cassazione civile:
Cassazione civile, Sez. 5^, ordinanza n. 20183/2024, udienza del 29 maggio 2024: “con riguardo poi al secondo profilo del ricorso, esso risulta al limite della inammissibilità, poiché solo in tesi censura l’utilizzo – ai fini dell’accertamento – di elementi di prova sforniti di valenza presuntiva; in concreto tende a chiedere una vera e propria rivalutazione del materiale probatorio in atti, che è evidentemente preclusa a questa Corte di Legittimità“.
Sbaglierebbe chi pensasse che si tratti di decisioni isolate: una semplice ricerca per parole testuali sulla banca dati “SentenzeWeb” dimostrerebbe infatti il contrario, evidenziando che centinaia di sentenze e ordinanze usano quell’espressione in modo identico o simile.
Questa constatazione non diminuisce tuttavia la sorpresa che è peraltro alimentata da alcune constatazioni di partenza: un motivo di ricorso o è ammissibile o è inammissibile, non esiste alcuna terra di nessuno in cui collocare un terzo genere che lambisce i due ambiti senza appartenere ad alcuno dei due; l’assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata è ordinariamente sanzionata con l’inammissibilità.
Ciò nonostante, l’espressione è usata e si risolve in se stessa poiché i motivi ai limiti dell’inammissibilità sono considerati infondati, non inammissibili.
Chi scrive non è in grado di spiegare questo enigma e si limita quindi a considerarlo come un souvenir proveniente da terre lontane e inesplorate e quindi misteriose.
Condivide tuttavia l’opinione di quell’autore – E. Fragasso, Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all’esito dell’udienza pubblica, in Archivio Penale, 24 luglio 2019 (consultabile a questo link) – secondo il quale “Tra gli avvocati penalisti è diffusa la convinzione che l’esito del ricorso per cassazione dipenda, attualmente, da variabili ignote al momento della sua preparazione e della sua presentazione“.
