Vizio di travisamento della prova per omessa utilizzazione di una testimonianza: indispensabile l’allegazione della sua trascrizione integrale (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 30930/2024, udienza del 10 aprile 2024, l’omessa utilizzazione, ai fini della decisione, di una testimonianza ritualmente assunta non determina la violazione del diritto di difesa (assicurato dall’ammissione della prova e dalla sua assunzione nel contraddittorio tra le parti) ma si traduce nella contraddittorietà estrinseca della motivazione che consiste nel cd. “travisamento della prova”, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499).

In tal caso, è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Rv. 237302). Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 – 01).