Criteri di determinazione della pena: parametri richiesti per soddisfare l’obbligo di motivazione e giustificazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29974/2024, udienza del 19 luglio 2024, contiene un utile riepilogo della giurisprudenza di legittimità riguardo alle condizioni necessarie perché possa considerarsi soddisfatto l’obbligo di motivare e giustificare i criteri seguiti per la determinazione in concreto della misura della pena.

Devono anzitutto essere indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582 – 01), con conseguente esclusione del vizio di motivazione allorché il giudice del merito non faccia espresso riferimento alla minor valenza degli indici positivi addotti dalla difesa nell’ambito di un giudizio che, in relazione alla pena finale inflitta, risulti logicamente congruo.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Per la determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, particolarmente quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma 1, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (in termini, espresso da Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01; Sez. 7, ordinanza n. 540 del 9/11/2023, dep. 2024; Sez. 4, n. 51604 del 6712/2023, dep. 2024; Sez. 2, n. 27877 del 16/05/2023; Sez. 3, n. 22091 del 9/03/2023; Sez. 1 n. 7781 del 21/12/2022, dep. 2023).