Specificità motivi di appello: la Cassazione delinea i requisiti richiesti dalla novella dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30352/2024 ha preso in esame un caso, che purtroppo si verifica sempre più spesso, di dichiarazione errata di inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di specificità dei motivi di appello ex articolo 581 comma 1 bis c.p.p.

La Suprema Corte premette che la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’imputato non fa buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità afferenti al requisito della specificità dei motivi di appello, come oggi normativamente richiesti dalla novella dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Assume soprattutto rilievo la decisione con cui le Sezioni Unite hanno chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente  enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811-01).

Il Supremo Collegio ha, in particolare, delineato una netta distinzione tra la “genericità intrinseca”, attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, e la “genericità estrinseca”, riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata.

Le Sezioni unite hanno, quindi, indicato la linea interpretativa da adottarsi nella valutazione dell’ammissibilità dell’appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la necessità della specificità (“estrinseca”) dei motivi di appello, nonché la ratio stessa delle preclusioni previste dalle suddette disposizioni, trova fondamento nella considerazione che i motivi non possono essere diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma devono, al contrario, essere volti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni della decisione impugnata.

L’impugnazione, cioè, deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione gravata, da cui deve trarre il sostrato argomentativo della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.

La specificità dei motivi di appello deve, pertanto, atteggiarsi quale – critica alla sentenza di primo grado, capace di confutare le argomentazioni del primo decidente, prendendo posizione rispetto ad esse, sì da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare l’area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato.

Solo attraverso tale connotazione della “specificità” dei motivi di appello, peraltro, il giudice di secondo grado può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello; con la precisazione, tuttavia, che, essendo quello di appello un giudizio di merito di secondo grado, non è precluso sottoporre al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova già rappresentati nel giudizio di primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che, però, le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice.

Giova, peraltro, sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, essendo sufficiente l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali per le quali viene contestato l’iter logico-giuridico esperito dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841-01).

È stato precisato, inoltre, che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

Tale ultima, infatti, non è menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi appaiano manifestamente infondati.

Sono, quindi, censurabili quelle pronunce che, considerati i motivi di gravame come manifestamente infondati, affermano, surrettiziamente, l’assenza del requisito della specificità, dichiarando, di conseguenza, l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, seppur in difetto di quest’ultima.

Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l’instaurazione di un confronto dialettico con l’apparato argomentativo a fondamento della sentenza impugnata, ma prescinde dall’intrinseco spessore delle doglianze proposte: connotato che si colloca sul terreno della fondatezza, e quindi della valutazione del merito dell’impugnazione, e non già su quello della specificità e dell’ammissibilità di quest’ultima

Da tale ultimo vizio risulta affetta l’ordinanza impugnata, considerato come dal suo esame affiori la specificità dei motivi di appello dedotti dall’imputato, invero desumibile già dallo sforzo argomentativo profuso dalla Corte di merito per confutarne i ritenuti limiti, dilungandosi in analitiche e articolate considerazioni che sembrano attagliarsi costitutivamente ad un giudizio di infondatezza, e non già di genericità delle doglianze dedotte.