Nelle trascrizioni delle intercettazioni le insidie sono tante e molti i detti e non detti che segnano le vite delle persone sottoposte a indagini. L’importante che ne siamo tutti consapevoli.
Con questo incipit inizio una riflessione con tutti voi sulle insidie dei detti e non detti che si celano dietro le intercettazioni, le trascrizioni e le comparazioni fonetiche.
I processi sono innanzitutto “fatti” basati sulla lingua detta, scritta, sintetizzata, trascritta e intercettata.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono gli strumenti principali delle indagini in materia di criminalità organizzata e non solo.
Quanti dibattiti abbiamo ascoltato sull’imprescindibilità dell’uso dello strumento captativo per garantire la repressione di fenomeni malavitosi nel nostro Paese.
In Italia le intercettazioni sono da sempre oggetto di dibattiti e dispute politiche, noi ci limitiamo ad osservare che il tema che vorremmo affrontare e la genuinità della trasposizione in parole scritte delle conversazioni captate.
Con le intercettazioni si acquisisce un flusso comunicativo tra alcuni interlocutori e le successive trascrizioni sono la trasposizione in parole scritte della conversazione captate.
Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni (meglio dire sui brogliacci che le sintetizzano) che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della penisola.
Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore segue nella trasposizione in testo delle parole intercettate?
A questo interrogativo, basilare per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto, nessuno può rispondere compiutamente, poiché non sono previste regole uniformi da seguire.
1) Attualmente permane infatti la grave assenza di un protocollo nazionale in tema di trascrizioni forensi che indichi quali debbano essere le buone prassi “minime” affinché venga prodotta una trascrizione scientificamente attendibile.
2) Permane altresì l’assenza di un albo nazionale e, soprattutto, di un percorso formativo unico per i trascrittori.
L’operazione di trasposizione del parlato intercettato allo scritto nasconde o travisa spesso il reale significato delle parole pronunciate dagli intercettati.
Il legislatore e gli operatori del diritto, in primis i magistrati e gli stessi avvocati, non sono consapevoli del vulnus di garanzia presente nell’ambito delle trascrizioni.
La Cassazione liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione, con posizioni diametralmente all’opposto a quella degli studiosi linguisti e fonetisti, stabilendo che: “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775. La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.
La Cassazione semplifica la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni:
- rumori di sottofondo;
- l’influenza del cotesto (la lettura preventiva dei brogliacci);
- gli omissis che possono rendere le trascrizioni un enigma;
- i silenzi degli interlocutori che devono trovare “voce” nelle trascrizioni;
- l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti ove parlare di “mera trasposizione” e di “operazioni di carattere materiale” senza che ci sia bisogno di “alcun contributo scientifico” è imbarazzante.
“Una parola scritta può essere pronunciata in due modi completamente diversi: vale per tutti i dialetti», dice Luciano Romito, professore di glottologia e linguistica, oltre che direttore del laboratorio di fonetica dell’università della Calabria. «Come si può trascrivere questa differenza? E siamo certi che il magistrato o il giudice capisca questa differenza?
Inoltre, il nostro parlato è “multi-modale” [cioè avviene in modi diversi che riguardano anche la postura e il tono di voce, ndr] e moltissimo dipende dall’intenzione con cui pronunciamo una parola. Tutto questo è ancora più complicato nei dialetti».
Intercettazioni e comparazione fonetiche il pensiero della Cassazione
La Cassazione in due recenti sentenze ha ritenuto che la ricognizione fonetica delle voci registrate, può essere svolta anche dall’interprete nominato ex articolo 143-bis c.p.p. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate.
Cassazione penale sezione II, n. 33115 udienza 2 luglio 2021: “la voce di C. M. è stata riconosciuta con certezza sia dall’interprete di lingua senegalese che dai militari operanti …” (sulla validità ed utilizzabilità degli esiti della ricognizione vocale da parte dell’interprete, v. Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l’interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui – in esecuzione del medesimo incarico – attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un’attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l’intellegibilità delle intercettazioni”.
La questione di quali siano i criteri linguistici da seguire nella trascrizione di una intercettazione, oppure la necessità di conoscere quali siano gli elementi indicativi della suggestività di una domanda ed infine, quali siano i protocolli scientifici da impiegare per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni sia nell’ambito di identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche, sembrano non interessare alla Suprema Corte.
La comunità scientifica internazionale dei linguisti e dei fonetisti esprime da tempo delle raccomandazioni in tema di trascrizioni forensi. In particolare, la professoressa Franca Orletti mette sull’avviso che la vaghezza “è caratteristica di ogni testo parlato” e, pertanto, una trascrizione troppo “pulita” raramente è affidabile.
Nelle aule dei tribunali succede esattamente il contrario, le trascrizioni sono pulitissime e per questo dense di non detti.
Nei casi, poi, di dubbia intellegibilità del dato fonico (l’indagato ha detto “muers” oppure “muert”? vicenda Angelo Massaro: 21 anni in carcere per una intercettazione telefonica trascritta male: la storia di Angelo Massaro nel docufilm “PESO MORTO” (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA ) sarebbe doveroso astenersi dal trascrivere una propria supposizione, mentre sarebbe preferibile indicare le varie alternative, a maggior ragione quando il parlato originario è in dialetto o in lingua straniera.
In quest’ultimo caso si dovrebbe ricorrere a un ‘morpheme-by-morpheme line’, cioè, dedicare una linea della trascrizione alla indicazione del morfema pronunciato nella lingua straniera e direi anche per il dialetto, così da consentire di controllare quale dato fonico è stato percepito e trascritto” così acutamente scrive Iacopo Benevieri, responsabile della commissione di Linguistica Forense della Camera penale di Roma.
Nella pratica la gran parte dei giudici richiede le trascrizioni direttamente in lingua italiana lasciando che l’incaricato effettui una doppia traduzione dialetto-italiano (lingua straniera-italiano) e orale-scritto ed una personale interpretazione dell’eloquio e quindi dei fatti.
Sempre Benevieri, in merito alla situazione attuale, chiosa: “Finché la carenza di protocolli e linee guida permarrà, ogni trascrittore potrà approcciarsi all’attività di trascrizione in modo personale e soggettivo”.
Questa sorta di Far West moltiplica i casi di errori giudiziari nel nostro Paese, come sintetizza Luciano Romito: “Quando nei processi c’è di mezzo il dialetto, tuttavia, i ritardi sono la conseguenza più trascurabile. Ce ne sono alcune più gravi, tra cui la più grave di tutte: il dialetto trattato con superficialità può portare a condanne ingiuste, a volte clamorose.
Il dialetto è parte di un problema più generale che riguarda l’utilizzo delle intercettazioni, su cui negli ultimi anni si sono basate moltissime inchieste e che sono servite a motivare molte sentenze di condanna. Il rischio più significativo e trascurato nell’uso delle intercettazioni riguarda la fedeltà della trascrizione delle conversazioni registrate, perché in Italia non ci sono criteri condivisi o prassi ufficiali da seguire. Ogni persona incaricata fa un po’ come vuole: c’è chi trascrive tutto parola per parola, chi si limita ai dialoghi più interessanti, chi sottolinea alcuni passaggi. Non è prevista nemmeno una professione specifica. Le trascrizioni vengono fatte talvolta dalla polizia giudiziaria, a volte dai trascrittori forensi che però hanno formazioni molto diverse, in altri casi da periti incaricati dalle parti.
Da anni esperti di linguistica forense lamentano queste approssimazioni, che i tribunali invece tollerano e giustificano”, noi di Terzultima Fermata abbiamo sempre un faro accesso sulla problematica.
Bibliografia e sitografia:
Luciano Romito, I dialetti sono un grosso problema per i tribunali, il post 17 luglio 2024 I dialetti sono un grosso problema per i tribunali – Il Post
Riccardo Radi, Intercettazione telefonica e comparazione fonetica: la deriva pressappochista della cassazione, Filodiritto, 5 ottobre 2021:
Riccardo Radi, Intercettazioni telefoniche, trascrizioni e comparazioni fonetiche: le cause principali degli errori giudiziari, Filodiritto 20 settembre 2021
Riccardo Radi, L’uso e l’abuso del potere cautelare in Italia, Filodiritto, 5 maggio 2021
Benedetto Lattanzi, Riccardo Radi e Valentino Maimone, Errori giudiziari e ingiuste detenzioni: dati, cause e rimedi, Filodiritto 21 aprile 2021
Riccardo Radi, Carcere e sofferenze per parole mai dette, Filodiritto, 3 febbraio 2021
Orletti, F., 2016, “La trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: un esercizio di analisi della conversazione applicata”, in “Parlare insieme. Studi per Daniela Zorzi”, a cura di F. Gatta, pp. 49-64, Bononia University Press).
Mirko Grimaldi intervistato dall’avv. Riccardo Radi, 26 ottobre 2021: link
Geoffrey Morrison Aston University http://geoff-morisson.net/
Iacopo Benevieri, Audio ergo transcribo su Giustizia a Parole 20.02.2020 e La Riforma sulle intercettazioni e il linguaggio in esilio su Giustizia a parole 02.03.2020: link
Gil Fernandez, J. – E. San Segundo (Eds.) (2015). La percezione della parola. Numero monografico, Journal of the Spanish Linguistics Society, 41(1). Madrid: Società spagnola di linguistica.
Gil Fernandez, J. – E. San Segundo (2015). “Nuovi contributi allo studio della percezione del parlato”, in J. Gil Fernández e E. San Segundo (Eds.) Percezione del linguaggio (pp. 7-21). Numero monografico, Gazzetta spagnola di linguistica, 41(1). Madrid: Società spagnola di linguistica.
Andrea Paoloni Davide Zavattaro, “Intercettazioni telefoniche e ambientali”, Centro Scientifico Editore, 2007.
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone cofondatori dell’associazione erroriGiudiziari.com, da 25 anni punto di riferimento imprescindibile per capire le cause degli errori giudiziari in Italia https//www.errorigiudiziari.com
Luciano Romito, “Manuale di Linguistica Forense”, Bulzoni Editore, 2013.
Mario Malcangi, “Informatica applicata al suono”, Libreria Clup, 2004.
