Richiesta di messa alla prova: illegittimo il rigetto per omessa produzione del programma di trattamento la cui elaborazione sia stata comunque chiesta all’UEPE (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 18602/2024, udienza del 22 marzo 2024, ha ricordato che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all’ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell’idoneità di tale programma, che, pertanto, dev’essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l’accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.

Vicenda giudiziaria

Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a MB, previa riqualificazione del reato allo stesso contestato in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Nel corpo della motivazione la Corte di merito rigettava la richiesta di messa alla prova, evidenziando come l’istanza fosse del tutto generica, non essendo corredata da alcuna documentazione a sostegno.

Ricorso per cassazione

La difesa propone ricorso per cassazione, articolando vari motivi tra i quali, per ciò che qui interessa, è compresa la contestazione del rigetto dell’istanza della messa alla prova per l’assenza di documentazione.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è fondato.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, prevede che, nei casi contemplati dall’art. 168-bis cod. pen., l’imputato possa formulare richiesta di accedere alla messa alla prova, oralmente o con istanza scritta.

La richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.

Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1, cod. proc. pen.

Al comma quarto, primo periodo, la norma prevede testualmente: “all’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma“.

All’istanza, dunque, deve essere allegato alternativamente il programma di trattamento oppure, nel caso in cui non sia stata possibile la sua elaborazione, la richiesta di detto programma.

Ciò giustifica l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all’ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278619).

La norma, come ha evidenziato la difesa, non prevede ulteriori adempimenti.

Nel caso di specie, era stato originariamente contestato all’imputato un reato che non consente l’accesso al beneficio della messa alla prova (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90).

Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria depositata dalla difesa, l’imputato, a mezzo del difensore, in sede di udienza preliminare, aveva chiesto la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avanzando richiesta di ammissione alla messa alla prova ed allegando la richiesta inoltrata all’UEPE di elaborazione del programma di trattamento.

Innanzi alla Corte d’appello, che ha provveduto alla riqualificazione del fatto, fa difesa aveva rinnovato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, riportandosi alla documentazione già versata in atti.

Occorre rammentare come la Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2019, abbia dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dal primo comma dell’art. 168-bis cod. pen. Ha tuttavia osservato come le disposizioni censurate ben si prestino a essere interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato – di ammettere l’imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l’interessato abbia a suo tempo richiesto di accedervi entro i termini di legge, garantendo in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi.

Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l’unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019).

Tutto ciò premesso, risultando dalla documentazione allegata dalla difesa la produzione in atti della richiesta di programma inoltrata all’UEPE, risulta illegittima, oltreché non correttamente argomentata, la decisione della Corte d’appello di rigettare la domanda essendo questa “non corredata da alcuna documentazione che ne sostenesse la serietà”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la richiesta, verificando, ai sensi l’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto. Occorre in proposito rammentare che, a mente del tenore letterale della norma testé richiamata, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi di natura diversa, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.

Coerentemente con la interpretazione fornita da questa stessa sezione, deve ribadirsi che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Rv. 278602).

Da quanto precede deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione del processo con messa alla prova con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.