Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19626/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha affermato che le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall’art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del PM.
Sono quindi utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 222 cod. proc. pen.
In applicazione del principio, il collegio di legittimità ha escluso l’incompatibilità dell’esperto nominato dal PM ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l’imputato.
