Convivente di fatto: la Consulta dichiara illegittima la sua mancata equiparazione, nell’impresa familiare, alle categorie già previste dall’art. 230-bis cod. civ. (Vincenzo Giglio)

Si informa che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024, allegata alla fine del post, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del Codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del Codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.