Reati edilizi: l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo l’autore dell’abuso ma anche il proprietario del bene rimasto estraneo al processo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 17809/2024, udienza del 18 gennaio 2024, ha affermato che, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura “sussidiaria”, ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

In motivazione, la Corte ha precisato che non è causa di nullità dell’ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell’ordine di demolizione la prospettazione che questa potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene.

È opportuno segnalare che il collegio decidente, affermando tale principio, si è posto in consapevole contrasto col precedente indirizzo adottato dalla stessa terza sezione penale, da ultimo con la sentenza n. 4021/2021, udienza del 18 dicembre 2020, laddove è stato ritenuto che l’ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l’abuso, sicché è illegittima l’estensione dell’obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, sul quale ricadono solo gli effetti della misura (Rv. 280916 – 01).

Nella motivazione di tale ultima decisione si legge infatti che “pur essendo corretta la notificazione dell’ingiunzione a demolire, emessa nei confronti del condannato, anche a chi, estraneo al processo penale, sia proprietario del bene, stante la qualità di terzo interessato (cfr., al proposito, Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501), è invece illegittima l’estensione al medesimo – non destinatario della sanzione – dell’obbligo di procedere alla demolizione, pena l’accollo delle spese. Difatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sul proprietario non autore dell’abuso ricadono solo gli effetti della misura (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850-02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540). In particolare, questa Corte ha già chiarito che «l’ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l’abuso. Solo questi ha l’obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all’ordine […] il pubblico ministero (…) dovrà curare l’esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge», mentre il proprietario rimasto estraneo al processo penale «non ha invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non opporsi – al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull’immobile un diritto reale o personale di godimento – alla esecuzione dell’ordine di demolizione curata dal pubblico ministero. Da ciò deriva che le spese della demolizione gravano ovviamente solo sul condannato, ma la misura – investendo il bene – finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell’ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l’attività abusiva» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245404)“.