Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29970/2024, udienza del 19 luglio 2024, ha chiarito che l’assenza di procura speciale non è un elemento decisivo per escludere l’applicabilità delle sanzioni sostitutive pecuniarie richieste dalla difesa dell’imputato.
Va ricordato infatti che la procura speciale o il consenso personale dell’imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e ciò ai sensi dell’art. 58, L. 689/81, come riformulato dal c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024).
E, tuttavia, poiché nel caso in esame la pena inflitta è quella di un anno di reclusione, risulta in astratto applicabile anche la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis, cod. pen., per la cui concessione non è necessaria la procura speciale.
Ancora, quanto al giudizio emesso dalla Corte territoriale circa la pericolosità sociale del reo e la insussistenza delle condizioni per ritenere che lo stesso si atterrà alle disposizioni connesse all’applicazione di una delle pene sostitutive in ragione del curriculum criminale dello stesso, la Suprema Corte, con una recente pronuncia (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-01), ha già affermato come in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.
Inoltre, la stessa pronuncia ha anche affermato come in tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell’imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod. pen., quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, cit.).
