Revoca sospensione condizionale della pena disposta in appello senza impugnazione sul punto del PM (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 29627/2024 si è soffermata sulla possibilità del giudice di appello di revocare la pena sospesa concessa in presenza di cause ostative senza l’impugnazione sul punto del pubblico ministero.

La Suprema Corte ha ricordato che il giudice di appello può revocare “ex officio” la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l’onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022 Rv. 283712; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429).

È approdo condiviso in materia che il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate dall’art. 164, comma 4, cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione dell’art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Rv. 236113; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Rv. 225699).

Ciò posto, occorre chiarire che il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare d’ufficio i benefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, dalla disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall’art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dal momento che la disciplina relativa al processo di cognizione non solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca d’ufficio della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell’ambito della disciplina del divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può […] revocare benefici […]».

Non per questo, tuttavia, è possibile ritenere che al giudice della cognizione sia precluso il potere di revoca d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena: almeno negli stessi casi in cui è consentito al giudice dell’esecuzione, se non altro per ragioni di economia processuale.

La soluzione evidentemente positiva comporta che debba farsi riferimento alla norma di cui all’art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., come interpretata dal diritto vivente, che, con la sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, ha affermato che: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».

Principio, questo, che può estendersi anche al caso in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen. sia disposto dal giudice della cognizione, «non essendovi alcuna plausibile ragione per distinguere la disciplina in relazione alla fase – di merito o esecutiva – in cui viene dichiarata detta revoca» (così, Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084, in motivazione).

Sembra, allora, ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice di appello può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., ma sempre che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fine, ha l’onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.

Tanto argomentato, va evidenziato che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che la Corte di appello abbia verificato la effettiva conoscenza delle cause ostative da parte del Tribunale, di talché non poteva revocare ‘ex officio’ il beneficio di cui si tratta.

Quanto sopra esposto impone l’annullamento con rinvio limitatamente al detto punto, affinché il giudice di merito provveda alla verifica in precedenza omessa, nei termini illustrati.