Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 21661/2024, udienza del 22 febbraio 2024, ha ribadito che l’acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI (acronimo di International mobile equipment identity, cioè Identità internazionale di dispositivi mobili, NDR) di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull’apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni.
Su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell’art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell’indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all’abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell’ambito della sua vita privata.
Il principio affermato dalla sentenza in esame ha vari precedenti, anche recenti, nella giurisprudenza di legittimità.
Si cita, tra le altre, Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 16929/2023, udienza dell’1° febbraio 2023, a sua volta tributaria di Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 41385/2018, udienza del 12 giugno 2018, secondo la quale “l’individuazione, da parte della PG, di un’utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione, attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da “tracciare”, rientra tra gli atti urgenti ed “innominati” demandati agli organi di PG, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetti ad una preventiva autorizzazione dell’AG; ciò in quanto l’attività di individuazione dell’identità del singolo apparecchio telefonico mediante il monitoraggio di una utenza non opera alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull’apparecchio monitorato ma costituisce solo il presupposto operativo di una successiva attività captativa di conversazioni per cui non si richiede alcun decreto autorizzativo“.
È opportuno ricordare che la decisione n. 16929/2023, in ciò discostandosi esplicitamente da decisioni precedenti, tra le quali Sez. 6^, sentenza n. 20247/2018, udienza del 20 marzo 2018, ha affermato che anche gli atti innominati della PG, tanto più quando incidono su libertà fondamentali, devono essere adeguatamente documentati.
