Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 28656/2024, udienza del 5 luglio 2024, ha avuto ad oggetto il singolare ricorso di un imputato che, essendo stato dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sosteneva che sarebbe stata più favorevole la sua condanna a pena sostitutiva.
L’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per ottenere il proscioglimento con formula più favorevole è indubbio (in tal senso: Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272877; Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280226), ma un analogo interesse non può ritenersi sussistente quando, in luogo di una assoluzione, si chieda una condanna a pena sostitutiva e proprio questa richiesta è stata formulata col terzo motivo di ricorso.
Non si può ignorare, infine, che l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto presuppone la non opposizione dell’imputato e del PM solo se avviene con sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 270090; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Rv. 266493); ma il consenso dell’interessato non è richiesto quando, come nel caso di specie, la sentenza sia stata emessa all’esito del dibattimento.
Ne consegue che, nel caso oggetto del presente ricorso, non è necessario verificare se la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sia stata formulata dalla difesa dell’imputato e, solo in subordine, sia stata chiesta l’applicazione dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92 (come sostiene la sentenza impugnata), o invece – come sostiene il ricorrente – l’applicazione di questa norma sia frutto di una autonoma iniziativa del Tribunale.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
