Associazione mafiosa: condizioni necessarie per riconoscere l’esistenza di una riapertura illegittima delle indagini per difetto di autorizzazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 24723/2024, udienza del 7 maggio 2024, ha chiarito a quali condizioni si possa affermare l’illegittimità della riapertura delle indagini per difetto di autorizzazione a fronte di indagini per il delitto di associazione mafiosa.

È noto che l’assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834).

L’allegata informativa di polizia giudiziaria della Questura di xxx del 5 gennaio 2006 con l’annotazione del PM che attesta che il procedimento si è definito con decreto di archiviazione non assume alcuna rilevanza, in difetto dell’allegazione della richiesta di archiviazione e del decreto di archiviazione, i soli atti giudiziari che avrebbero consentito di verificare la corrispondenza tra i fatti oggetto dell’archiviazione con quelli oggetto del nuovo giudizio.

Non si può, quindi, neppure ritenere sussistente l’ipotesi ventilata di riapertura delle indagini in difetto di autorizzazione, se non risulta che vi sia stata una archiviazione nel diverso procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., essendosi al cospetto semmai di un mero ritardo nell’esercizio dell’azione penale, non sanzionato processualmente, salvo quanto previsto in tema di avocazione delle indagini dall’art. 412 cod. proc. pen., per il mancato esercizio dell’azione penale (normativa ora riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Peraltro, nel caso di archiviazione per un reato associativo che si sviluppa nel corso del tempo, è del tutto generica l’affermazione che si tratti degli stessi fatti senza neppure considerare la prospettiva temporale in cui si inscrivono le diverse condotte di partecipazione mafiosa contestate (in generale, cfr. Sez. 2, n. 7870 del 28/1/2020, Rv. 277962).

In linea generale, va considerato che l’esistenza di un precedente provvedimento di archiviazione per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. non impedisce l’apertura delle indagini per un nuovo reato del medesimo tipo, in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand’anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato “prendere parte” al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018, Rv. 274149).