Revisione per contrasto tra giudicati: esclusa se il diverso epilogo delle decisioni sia dipeso da una diversa valutazione degli stessi fatti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 23892/2024, udienza del 23 aprile 2024, ha ribadito che, in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove.

Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve infatti essere inteso non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell’istanza di revisione avanzata dall’istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione “perché il fatto non sussiste” pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati)» (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, , Rv. 269232 – 01; Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Rv. 259461 – 01).