Divieto di domande suggestive: non vale per il giudice, data la sua terzietà (Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 33917/2023, udienza del 6 luglio 2023, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l’inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall’art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rv. 259728; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, Rv. 277399).

D’altra parte, premettendo che il divieto di domande suggestive – dato il chiaro tenore letterale che riferisce il divieto medesimo all’esame condotto «dalla parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un interesse comune» – non opera nei riguardi del giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili ai fini del chiarimento del fatto e nei cui confronti non è ipotizzabile l’applicazione del divieto attesa la sua posizione di terzietà e con il solo limite dell’esclusione della possibilità di porre domande nocive, cioè atte a incidere sulla veridicità della risposta (Sez. 1, n. 44223 del 17/39/2014, Rv. 260899; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790; Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710), non risulta comunque che la relativa eccezione sia stata proposta di fronte al giudice di primo grado; rilevando che l’eccezione circa la proposizione di domande suggestive ovvero nocive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa ed essendo quindi escluso che la relativa questione possa essere sollevata, per la prima volta, n sede di impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 13791 10/03/2011, Rv. 249890; Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, Rv. 273233).