Imputato che non comprende la lingua italiana, violazione dell’obbligo di traduzione degli atti ed effetti: il caos giurisprudenziale (Vincenzo Giglio)

Il diritto dell’imputato straniero che non conosce la lingua italiana ad essere assistito da un interprete ed alla traduzione nella sua lingua degli atti processuali è tra quelli più sottovalutati ed ostacolati dalla nostra giurisprudenza.

Segue una breve rassegna di giurisprudenza di legittimità che conferma questo deficit.

Teoria dell’assenza di nullità ove sia mancato un pregiudizio effettivo

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 20610/2021, udienza del 9 marzo 2021, ha ricordato che “Un orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità conferisce rilievo alla censura di mancata traduzione di atti processuali in una lingua comprensibile all’imputato alloglotta solo quando vi siano state concrete lesioni del diritto di difesa di quest’ultimo” (per un’ipotesi, cfr. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/3/2017, Rv. 270605).

Riecheggia, in tali opzioni, un’ottica di valorizzazione del “pregiudizio effettivo” nella valutazione di talune nullità, autorevolmente già affermata da alcune pronunce delle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2005, dep. 2005, Palumbo, in motivazione; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, in motivazione).

E proprio nella ricerca di una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa derivata dall’omessa traduzione di un provvedimento, si è, altresì, indicata l’esclusiva legittimazione dell’imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana, e non del suo difensore, ad eccepire la violazione dell’obbligo di traduzione della sentenza previsto dall’art. 143 cod. proc. pen., ricollegandola all’esercizio del suo autonomo potere di impugnazione ex art. 571 del codice di rito (Sez. 2, n. 32057 del 21/6/2017, Rv. 270327).

Orbene, proprio in linea con tale ermeneusi, il collegio intende ribadire un approdo recente che, in considerazione dell’eliminazione del potere autonomo e personale dell’imputato di impugnare i provvedimenti giurisdizionali mediante ricorso per cassazione, ha affermato che, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/3/2019, Rv. 275103; Sez. 5, n. 32878 del 5/2/2019, Rv. 277111).

Nel caso del ricorrente, non è stato dedotto quale sarebbe stata la specifica lesione del diritto di difesa, certamente a lui garantito, subita in seguito alla mancata traduzione della sentenza d’appello, tanto più che il difensore di fiducia lo ha assistito anche nel giudizio d’appello, tutelando con carattere di continuità la sua posizione giuridica di imputato, anche attraverso la successiva proposizione tempestiva del ricorso in cassazione.

Teoria dell’atto personalissimo

Secondo Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 33917/2023, udienza del 6 luglio 2023, spetta personalmente all’imputato alloglotta, e non al suo difensore, l’interesse a rilevare la violazione dell’obbligo di traduzione degli atti e, in particolare, della sentenza e del relativo avviso di deposito, previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire all’imputato che non comprenda la lingua italiana l’esercizio del potere autonomo di impugnazione ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 40616 del 05/06/2013, Rv. 256934; Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rv. 270327).

Ciò perché la relativa eccezione è un atto personalissimo che non può essere neanche surrogato dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza dell’interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l’assenso implicito a detta eccezione (Sez. 7, ordinanza n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278873).

Teoria della nullità a regime intermedio e smentita della teoria dell’atto personalissimo

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1282/2024, depositata l’11 gennaio 2024, ha esaminato la questione della natura della nullità nel caso in cui l’imputato alloglotta partecipi all’udienza senza l’assistenza di un interprete e renda anche dichiarazioni.

Fatto

La difesa deduce inosservanza di norma processuale, perché, a differenza di quanto avvenuto in primo grado, il giudizio di secondo grado si è svolto senza l’assistenza dell’interprete, che non era presente neanche nel momento in cui l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee; si tratta di una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Decisione

La Suprema Corte premette che la non conoscenza della lingua italiana non può essere desunta induttivamente dalla circostanza che in una fase processuale precedente (in questo caso, in primo grado) vi sia stata la presenza di un interprete, ma deve derivare da un accertamento positivo della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, che nel caso in esame difetta.

In ogni caso, la mancata presenza di un interprete che assista l’imputato in udienza ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen. è una nullità a regime intermedio che si verifica nel corso dell’udienza, e che, conformemente alla regola generale dell’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nella stessa udienza (“prima del suo compimento”), per impedire che la nullità sia sanata ex art. 182, comma 2 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26078 del 09/06/2016, Rv. 267157; Sez. 3, Sentenza n. 30891 del 24/06/2015, Rv. 264330).

La norma citata dispone, infatti, che “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”.

Ne consegue che, in caso di mancanza di un interprete in una udienza in cui è presente il difensore dell’imputato (posto che, per giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, il difensore è “la parte” cui si riferisce la disposizione dell’art. 182; cfr., da ultimo, Sez. 6, sentenza n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916), la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. deve essere dedotta nella stessa udienza prima che si svolgano le attività processuali successive che la mancanza dell’interprete renderebbe nulle (“prima del suo compimento”).

Non è, quindi, una nullità che la difesa dell’imputato possa conservare per le fasi successive del giudizio, come ha fatto nel caso in esame, in cui il difensore, presente nell’udienza in cui si sarebbe verificata la nullità, nulla ha dedotto nel verbale di udienza, ed ha proposto l’eccezione soltanto con il ricorso per cassazione.

Traduzione come obbligo del giudice senza necessità di una richiesta dell’imputato

Leggiamo adesso Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 20679/2024, udienza del 2 maggio 2024.

Il tema devoluto alla Corte di legittimità concerne l’obbligatorietà o meno della traduzione della sentenza di appello all’imputato che non è a conoscenza della lingua italiana.

È certo, in fatto, alla stregua della annotazione di polizia del 20 marzo 2019, che l’imputato non comprende la lingua italiana, situazione che era stata portata a conoscenza della Corte di appello in vista dell’udienza del 4 maggio 2023 poiché il difensore dell’imputato aveva chiesto la presenza dell’interprete poi, evidentemente, non più necessaria poiché l’imputato non era comparso in udienza.

La Corte di appello, quale giudice che procede e che ha emesso la sentenza oggi impugnata, essendo stata informata della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, aveva l’onere di procedere alla traduzione della sentenza emessa e la sua mancata traduzione ha integrato la violazione del diritto di difesa dell’imputato funzionale all’esercizio consapevole dell’impugnazione in sede di legittimità.

Ritiene la Corte che, anche in relazione alla sentenza di appello ed alla sua mancata traduzione, debba darsi continuità al principio affermato, da ultimo, con la sentenza delle Sezioni unite n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, secondo cui «la mancata traduzione, in relazione all’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., integra una ipotesi di nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.)», nullità che, nel caso della sentenza, va correlata al diritto di impugnazione la cui decorrenza, pertanto, resta sospesa a favore dell’imputato fino al perfezionamento della procedura di traduzione e notifica dell’atto, adempimento necessario in modo da rendere concreto il riconoscimento del diritto all’assistenza linguistica previsto dall’art. 143 cit.

La disposizione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., concernente la previsione dell’obbligatoria traduzione di atti del processo a favore dell’imputato che non parla o non comprende adeguatamente la lingua italiana, è stata oggetto di reiterati interventi legislativi attuati dapprima con il d. Igs. 1° luglio 2014, n. 101, che aveva recepito la direttiva 2012/13 UE, sul diritto all’informazione nei processi penali, poi con il d. Igs. n. 32 del 4 marzo 2014, che aveva ratificato la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e traduzione degli atti nel procedimento penale e, infine, con il d. Igs. n. n. 129 del 23/06/2016, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del d. Igs. n. 32 cit.

Nella sentenza delle Sezioni unite, innanzi indicata, sono state richiamate le fonti di rango sovraordinato in materia e, in particolare, l’art. 6, par. 3, CEDU, che riconosce il diritto di ogni persona di essere informata, nel più breve tempo, in una lingua che comprendere in maniera dettagliata, del contenuto dell’accusa formulata e l’art. 111, comma 3, Cost., che rammenta l’obbligo di informazione tempestivo e riservato dell’accusa, per consentire la preparazione della difesa, con la necessità che l’interessato sia assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Cionondimeno, l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali (la rubrica dell’art. 143 cod. proc. pen. si esprime fin dalla modifica del 2014 nei termini di previsione del “diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali”) si è affermata con difficoltà nella prassi giurisprudenziale, anche dopo che la disposizione dell’art. 143 cod. proc. pen. era stata modificata, con il citato d. Igs. 32 del 2014, prevedendo anche la sentenza fra gli atti da tradurre.

In particolare, si era affermato che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965).

Contrastata era, altresì, la legittimazione alla proposizione dell’eccezione: solo nella giurisprudenza più recente, infatti, si era affermato il principio, con riferimento alla sentenza di primo grado, secondo cui il difensore dell’imputato alloglotta è legittimato ad eccepire l’omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell’assistito, trattandosi di attività rientrante nella complessiva difesa tecnica a lui affidata (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286113), e non invece di atto personalissimo riservato in esclusiva all’imputato (ex multis, Sez. 7, ordinanza n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278873).

L’interpretazione letterale dell’art. 143, commi 1 e 2, cod. proc. pen. («L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente…» e «Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta…», collocata all’inizio del comma 2), comporta che l’incipit (il diritto alla traduzione) deve essere riferito tutti gli atti che, stando a tale previsione, devono essere obbligatoriamente tradotti, ivi comprese le sentenze che, pur conseguendo alla notifica di atti con i quali l’accusa è stata già portata a conoscenza dell’imputato, sono collegate all’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa connesse alla fase dell’impugnazione, anche in sede di legittimità, diversamente dagli atti (art. 143, comma 3, cit.) la cui traduzione il giudice dispone “a richiesta di parte”.

La necessità di assicurare la più ampia tutela all’obbligo di traduzione degli atti in una lingua nota all’imputato alloglotta, generalizzata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite, che ha illustrato i referenti normativi di rango sovraordinato e la pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 1993, non consente di ribadire una lettura riduttiva o depotenziata del chiaro disposto normativo che, allo stato, ricomprende la sentenza fra gli atti da tradurre obbligatoriamente, a favore dell’imputato alloglotto.

La Corte costituzionale aveva, infatti, richiamato espressamente i principi sovranazionali, racchiusi nell’art. 6, comma 3, lett. a), CEDU e 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici, e l’art. 24, comma secondo Cost., quali fonti del diritto soggettivo perfetto dell’imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato in una lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell’imputazione.

Un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, quello della garanzia linguistica, garanzia che non viene meno nel momento in cui le accuse a carico dell’imputato siano contenute nella sentenza che conclude il giudizio a suo carico e di cui si impone una interpretazione che sia in grado di conferirle carattere di concretezza ed effettività nei vari segmenti in cui si articola il procedimento e il processo onde non ridurla ad un diritto previsto solo sulla carta.

La traduzione costituisce, in ragione di tali referenti, un vero e proprio obbligo da parte dell’autorità giudiziaria, obbligo che prescinde anche dall’onere della richiesta della traduzione da parte dell’imputato e che, pertanto, è a cura del giudice disporre nel caso (in ogni caso) in cui venga a conoscenza che l’imputato non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

In una delle più recenti decisioni in materia si è affermato «proprio in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione, non è neppure richiesto che l’imputato eccepisca l’esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e permane fino all’adempimento dell’obbligo di traduzione dell’atto. L’imputato, che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 3993, cit.)».

Non vi è ragione di limitare alla sentenza di primo grado, in quanto appellabile personalmente dall’imputato, il diritto alla traduzione poiché la titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione – che esprime una situazione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica soggettiva ricoperta dall’interessato – e l’attività processuale da porre in essere, che si traduce nell’attribuzione della legittimazione ad esercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata sequenza procedimentale, costituisce profilo diverso da quello della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi), ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell’interesse delle parti che, come noto, nel giudizio di legittimità costituiscono attività che l’art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. sul punto S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello).

Deve, dunque, affermarsi che sussiste l’obbligo del giudice di appello, consapevole della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, di procedere alla traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato alloglotto, obbligo che trae il suo fondamento dall’art. 24, secondo comma Cost., che impone di assicurare la massima espansione a tale diritto di difesa.

Quanto alle conseguenze della mancata traduzione della sentenza è pacifica nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la mancata traduzione non integra un’ipotesi di nullità della sentenza, ma comporta un mero slittamento dei termini per impugnare (così, ex multis, Sez. 6, n. 40556 cit.).

Un principio che, tuttavia, non appare più sostenibile dopo la pronuncia delle Sezioni unite che, sebbene riferita all’ordinanza cautelare, ha individuato il fondamento della garanzia di traduzione dell’imputato e dell’indagato alloglotta nel diritto di difesa di cui agli artt. 24, secondo comma, Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU e la correlativa sanzione, pur in mancanza di una espressa previsione nella disposizione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., in quella della nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in linea con un risalente indirizzo giurisprudenziale (S.U. n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717).

Le Sezioni unite hanno affermato che «l’intervento …, implica una partecipazione attiva e cosciente che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale, come affermato, anche in tempi recenti, dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come stabilito in sede di legittimità in una risalente pronuncia, la nozione di intervento dell’imputato di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non può essere […] intesa nel senso della mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento […] comportando, la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Rv. 208597».

Si tratta di ragioni perfettamente calzanti sulla posizione dell’imputato alloglotta che non è in condizione di conoscere, in una lingua a lui comprensibile, i motivi della condanna onde esercitare, consapevolmente, l’impugnazione della stessa.

Da tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata traduzione che va disposta a cura della Corte di appello.

Note di commento

La breve rassegna che precede dà l’idea che presso la Suprema Corte, in tesi luogo di elaborazione consapevole, colta ed equilibrata del “diritto vivente”, sia sempre latente il rischio di attecchimento di indirizzi non corrispondenti alla sua alta funzione.

Come si è visto, si è ipotizzata la necessità del pregiudizio effettivo, con ciò affermando che il pregiudizio normativamente affermato tramite la previsione di una nullità non basta più, deve essere arricchito da un altro pregiudizio la cui identificazione, va da sé, spetta all’interprete. Se non è diritto giurisprudenziale questo, non si saprebbe quale dovrebbe essere.

È stata teorizzata la tesi dell’eccezione di nullità per omessa traduzione come atto personalissimo dell’imputato e si resta in attesa di comprendere come questo atto possa essere compiuto da un individuo che non è stato messo in condizione di comprendere cosa avviene attorno a lui ed al suo destino nel processo che lo riguarda.

In direzione contraria, è stato detto che la teoria dell’atto personalissimo è ormai superata e che, addirittura, il giudice che sia consapevole di stare giudicando un imputato che non comprende l’italiano deve disporre la traduzione anche in assenza della richiesta.

Ciò che sorprende ancora di più è che le tesi più retrive e sorprendenti siano state formulate senza che i decisori si siano fatti carico di ricostruire la normativa ordinaria, costituzionale e sovranazionale da cui derivano i principi ordinatori della questione di cui si parla.

Ciò è, ad esempio, avvenuto in una decisione che è servita alla Suprema Corte a stigmatizzare la decisione di un giudice, adito per la convalida dell’arresto di uno straniero non in grado di comprendere la lingua italiana, che ha restituito gli atti al PM per l’indisponibilità di un interprete.

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