Morte dell’imputato durante il processo: la sua tardiva conoscenza da parte del giudice equivale ad un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. (Vincenzo Giglio)

Ricorda Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 27827/2024, udienza del 4 luglio 2024, che, secondo il diritto vivente, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato e che il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 3, n. sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, Rv. 269865-01; in motivazione, più di recente Sez. 3, n. 25995 del 6/3/2019).

Inoltre, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può esser considerata errore di fatto paragonabile a quello materiale, soggetto dunque al procedimento di correzione, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato.

Si veda, a tal fine, Sez. 5, n. 5210 del 13/1/2006, Rv. 233636-01, in cui si è affermato, per l’appunto, in tema di condizioni di procedibilità, che il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo, ma che tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine e che, con riferimento al giudizio di legittimità, l’art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen. prevede che l’errore materiale disciplinato dal comma primo può essere rilevato anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in ogni momento, con la conseguenza che l’ipotesi in questione – proprio per l’inesistenza giuridica della sentenza che essa determina – prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall’art. 625 bis, comma secondo, che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente; Sez.2, n.7632 del 16/11/2017, 2018, Rv.272372-01).

Nella specie, risulta che il decesso del ricorrente è avvenuto il 27/5/2023, dunque prima che la sentenza n. 39528/2023 di questa Corte venisse deliberata (23/6/2023).

L’errore, effettivamente esistente, è rilevabile d’ufficio con il procedimento di correzione di cui all’art. 625 bis comma 3, cod. proc. pen. e, pertanto, la sentenza deve essere revocata nei confronti del ricorrente.

L’inesistenza della sentenza d’appello sul punto, siccome impugnata, tra gli altri, anche da quest’ultimo, ne impone dunque l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell’imputato.