Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 13767/2024, udienza del 16 gennaio 2024, ha escluso il rapporto di specialità tra la fattispecie prevista dall’art. 516 cod. pen. e la normativa speciale in materia di sofisticazione di vini.
Vicenda giudiziaria
I fatti oggetto dell’imputazione nascono da una complessa indagine che ha avuto origine nel 2014, quando alcuni ristoratori, titolari di enoteche o esportatori di vino avevano segnalato di aver acquistato bottiglie di vino pregiato che, in realtà, contenevano un prodotto diverso.
Le indagini si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e hanno poi portato ad una pluralità di perquisizioni e sequestri e, all’esito, alla formulazione delle contestazioni cristallizzate nei diversi capi d’imputazione a carico, tra gli altri, anche di AB.
Secondo l’ipotesi accusatoria, in estrema sintesi, esisteva una struttura associativa organizzata (contestata sub specie art. 416 cod. pen.) la cui attività consisteva nell’acquistare vino di scarsa qualità, nell’aggiungere a questo alcool per aumentarne la gradazione, imbottigliarlo e metterlo in vendita in modo che apparisse essere un vino di pregio (artt. 515 e 516), falsificando le fascette, le relative indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i relativi marchi e il contrassegno ministeriale previsto per i vini DOC e DOCG (artt. 473, 517-quater e 469 cod. pen.).
La prospettazione accusatoria è stata sostanzialmente accolta dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’appello.
Ricorso per cassazione
Il ricorrente ritiene sussistere, preliminarmente, un rapporto di specialità tra la generale disciplina codicistica (art. 516 cod. pen.), dettata per tutte le sostanze alimentari, e la successiva normativa speciale in materia di sofisticazione dei vini, in particolare quella dettata dal secondo comma dell’art. 33 della legge n. 82 del 2006 (normativa abrogata dalla successiva legge n. 238 del 2016, ma astrattamente applicabile ratione temporis), che prevede la sola sanzione amministrativa.
Decisione della Corte di cassazione
La deduzione è infondata.
In generale, stante l’ampiezza del perimetro delineato dall’art. 516 cod. pen., tra la relativa disciplina e le norme della legislazione speciale in materia di sofisticazione dei vini, si può prospettare una relazione di specialità reciproca in quanto, pur esistendo un nucleo fattuale comune, la disciplina speciale non copre l’intera estensione della norma codicistica, così come quest’ultima (che, ad esempio, non riguarda tutte le operazioni di vinificazione e di produzione) non copre l’intera estensione della legge speciale (Sez. 3, n. 5906 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 258925).
Ne consegue che, se la fattispecie concreta rientra totalmente nella sfera di applicazione sia della norma codicistica sia di quella speciale sulla produzione ed il commercio dei vini (in quanto riferita, per intero, a quel nucleo fattuale comune), in forza del principio di specialità dovrà applicarsi solo quest’ultima.
Se, però, il soggetto pone in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli artt. 515 e 516 cod. pen., allora non potrebbe escludersi l’applicazione di entrambe le discipline in relazione alle singole condotte realizzate.
Ciò premesso, il secondo comma del citato art. 33, la cui applicazione invoca la difesa, sanziona la condotta di chi, nella fase della vinificazione o della successiva manipolazione del prodotto, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca anche leggermente appassita.
La condotta descritta dall’art. 516 cod. pen., invece, prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto (in sé considerata) e attiene alla sola (successiva) fase della commercializzazione. Si tratta, quindi, di due fattispecie differenti, che hanno in comune solo l’oggetto materiale del reato (il vino adulterato, quale sostanza alimentare non genuina), ma che divergono radicalmente nella descrizione della condotta: l’una afferente alla pregressa fase della adulterazione e, l’altra, a quella successiva della commercializzazione. In questi termini, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, alcun rapporto di specialità può prospettarsi tra le due norme, ciascuna con un loro proprio spazio di applicazione.
Uno spazio, quello coperto dalla norma codicistica, che potrebbe essere parzialmente sovrapponibile alla normativa speciale, ma non in relazione all’art. 33 invocato dalla difesa, bensì al successivo art. 35, che, tuttavia, contiene esplicitamente una clausola di riserva che disciplina a monte le ipotesi di concorso.
