Il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva sussidiaria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 28473/2024, udienza del 10 luglio 2024, ha analizzato l’istituto del lavoro di pubblica utilità.

L’art.186 cod. strada, comma 9-bis, prevede che «In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato».

L’istituto del lavoro di pubblica utilità è stato inserito dal legislatore nell’ordinamento penale quale sanzione sostitutiva sussidiaria con la legge 24 novembre 1981, n.689 (artt.102 e 105) a seguito della pronuncia con la quale la Corte costituzionale, con sentenza n.131 del 16 novembre 1979, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 136 cod. pen. (a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva) considerando lesiva del principio di eguaglianza in materia penale l’automatica e indifferibile conversione, dovuta all’accertata insolvibilità del condannato, della pena pecuniaria in pena detentiva.

Previsto in alcune leggi speciali come sanzione accessoria o come nuova modalità di esecuzione del lavoro all’esterno per detenuti e internati, il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto con il rango di pena principale con l’entrata in vigore del d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace) tra le pene «paradetentive» che il giudice di pace può irrogare, mentre con legge 21 febbraio 2006, n.49, art.73, comma 5-bis, è stato configurato come sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria da applicare ai tossicodipendenti o agli assuntori di sostanze stupefacenti nei casi in cui il delitto sia di lieve entità.

Quest’ultima disposizione è stata, sostanzialmente, ripresa anche nella legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), che ha aggiunto all’art.186 il comma 9-bis (e all’art.187 il comma 8-bis) cod. strada ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, sia pure calibrata sulla disciplina introdotta nei procedimenti di competenza del Giudice di pace (art. 54 d. Igs. n.274/2000).

Da questo sintetico quadro normativo si desume che il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art.186, comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall’art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Rv. 269396 – 01), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata; la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi.

Ai fini del caso in esame giova rimarcare che i commi 9-bis e 8-bis, rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod. strada, configurano una disciplina parzialmente derogatoria a quella comune relativa all’esecuzione delle sentenze di condanna, nel senso che il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, alla stregua del dettato normativo secondo cui, in riferimento all’eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del «giudice che procede» oltre che del «giudice dell’esecuzione».

La possibilità di revocare la sostituzione per decisione del «giudice che procede» presuppone, invero, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato (Sez.4, n.3067 del 10/12/2015, dep. 2016, in motivazione). Tale rilievo evidenzia la possibilità che la pronuncia estintiva del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità intervenga in epoca antecedente la data di irrevocabilità della sentenza di condanna, conseguendone in tal caso l’estinzione di ogni effetto penale.

Ciò nonostante, va osservato che a norma dell’art.106, comma 2, cod. pen., l’estinzione degli effetti penali rileva esclusivamente ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251688 – 01) e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, non essendo preclusa al giudicante la possibilità di prendere in esame il reato estinto ai fini del giudizio inerente alla capacità a delinquere ai sensi dell’art.133, comma 2, cod. pen.