Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 25313/2019, udienza del 5 febbraio 2019, ha chiarito che la dichiarazione di nullità di una perizia non rende incompatibile colui che l’ha redatta sicché è nella facoltà del giudice conferirgli nuovamente il medesimo incarico peritale.
Vicenda giudiziaria
Con sentenza emessa in data xxx la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, con cui GM e DI erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 per avere gestito una coltivazione di piante di marijuana, rideterminando la pena finale nei confronti di ciascuno dei predetti imputati, previa riqualificazione del fatto nel reato ex art. 73 comma V DPR 309/90, in quella finale di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa.
Ricorso per cassazione
Il difensore di GM ha formulato vari motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 221 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. già dedotta e disattesa in sede di appello con motivazione definita carente e contraddittoria.
Secondo il ricorrente, in considerazione della circostanza per cui nel procedimento de quo, dichiarata nulla la perizia effettuata su piante in sequestro, per mancato avviso al difensore di fiducia e, rinominato con nuovo incarico l’originario perito, l’art. 221 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la sostituzione del perito in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa perizia violerebbe l’art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra l’odierno imputato e altri imputati, rispetto ai quali è stato invece sostituito l’originario perito, nonché l’art. 24 della Costituzione in relazione al diritto di difesa. Deduce altresì la violazione anche dell’art. 27 comma 2 Cost., laddove il giudizio conclusivo della seconda perizia redatta dal medesimo perito assume natura accusatoria in quanto confermativo della prima valutazione, e quella del principio del giusto processo.
Con il secondo motivo ha rappresentato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 221 cod. proc. pen. e 87 DPR 309/90 in quanto a fronte della circostanza per cui nel procedimento de quo, dichiarata nulla la perizia effettuata su piante in sequestro, per mancato avviso al difensore di fiducia, era stato rinominato con nuovo incarico l’originario perito che aveva ribadito le precedenti conclusioni, la Corte in ragione dell’eccepita inutilizzabilità da parte della difesa degli accertamenti tecnici così svolti sulle piante sequestrate, con motivazione illogica si era limitata ad asseverare e giustificare l’operato del giudice, che aveva scelto di rinominare il primo perito “in virtù delle misure cautelari applicate agli imputati”, senza spiegare le ragioni per cui lo status libertatis dovesse implicare una scelta rivelatasi pregiudiziale per gli imputati, a fronte, peraltro, della insussistenza della immediata scadenza dei termini di fase o della prescrizione.
Decisione della Corte di cassazione
…Il ruolo del perito nel processo penale
È opportuno effettuare preliminarmente una disamina della figura e del ruolo del perito nel processo penale, al fine di stabilire la portata della garanzia di indipendenza e imparzialità che deve assicurarsi in ordine al medesimo.
Va in proposito innanzitutto evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’art. 108 Cost, non è applicabile agli ausiliari del giudice, ma solo a chiunque, estraneo al personale della magistratura, partecipi all’amministrazione della giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale.
La Corte costituzionale pronunciandosi sulla figura del perito nel processo penale, ha sostenuto che tale interpretazione dell’art. 108 Cost. «[…] è suffragata dall’esame degli atti preparatori, e particolarmente dalla relazione del Comitato di coordinamento, ove si trova conferma che secondo l’intendimento del legislatore costituente, la garanzia costituzionale è volta a tutelare non solo l’indipendenza dei giudici togati ma anche di “chiunque estraneo al personale della magistratura partecipi all’amministrazione della giustizia nelle sezioni specializzate, nella giuria etc.”», con la conseguenza che esula «dall’ambito dei soggetti tutelati dalla norma il perito che, come è pacifico, non è certamente chiamato a svolgere funzioni di natura giurisdizionale» (sentenza n. 135 del 1982; in senso conforme, sentenze n. 2 del 1981 e n. 190 del 1974, ordinanza n. 86 del 1964, cfr. da ultimo sent. Corte Cost. n. 225/2018).
In particolare, i giudici costituzionali hanno precisato al riguardo che “la posizione del giudice e quella del perito nel processo penale si differenziano radicalmente, restando attribuita al primo la definizione del giudizio ed al secondo la sola funzione di portare a conoscenza del giudice gli elementi tecnici utili per la decisione» (cfr. Corte costituzionale 7/14.7.1982 n. 135 cit.).
…Disciplina dell’incompatibilità del perito e sua diversità da quella del giudice
Sulla scorta di tale inquadramento ordinamentale la Suprema Corte ha evidenziato che, in forza della tassatività delle ipotesi stabilite dal legislatore (regola vigente, per generale consenso, in materia di ricusazione) non è ammissibile l’estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice con riferimento alle specifiche funzioni giurisdizionali espletate nel processo (Sez. 1, sentenza n. 35239 del 13/07/2007 Rv. 237593 – 01).
Va quindi osservato come il legislatore abbia delineato, conformemente alla suddetta impostazione, una disciplina dei casi di astensione, incompatibilità e ricusazione del perito necessariamente diversa da quella stabilita per il giudice, seppure a tratti simile.
Laddove in particolare, i casi di incompatibilità del perito (ex art. 222 cod. proc. pen.) sono specificamente disciplinati e non riguardano (come quelli ex art. 34 cod. proc. pen. previsti per il giudice) ipotesi di attività compiute nel procedimento penale (ad eccezione del circoscritto caso di cui alla lettera e) del primo comma dell’art. 222 cod. proc. pen.) e, quanto ai casi di ricusazione, essi coincidono, con l’esclusione, comunque, dell’ipotesi di cui all’art. 36 comma 1 lett. h) cod. proc. pen. e, ovviamente, nei limiti in cui il rinvio sia compatibile con il suesposto ruolo del perito e la suindicata specifica normativa.
Cosicchè, in altri termini, pur dovendosi rilevare la valorizzazione legislativa dei requisiti di imparzialità e indipendenza del perito (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 44736 del 15/07/2016 Rv. 268565 – 01), l’analisi della relativa disciplina deve essere condotta tenendo conto della imprescindibile differenziazione delle funzioni del perito rispetto a quella del giudice, quale essenziale criterio ermeneutico.
…Casistica giurisprudenziale
Appaiono ispirate a tale quadro sistematico ed interpretativo diverse pronunzie di legittimità. La Suprema Corte ha così stabilito, con riguardo ad un caso pressoché identico a quello in esame, che dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell’inizio delle operazioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, specie ove non risulti possibile trovare altri periti per la medesima indagine.
Quanto ad eventuali esigenze di garanzia dell’imparzialità del perito, lo strumento utilizzabile a tal fine, ricorrendone i casi, è quello della ricusazione, che tuttavia non risulta utilizzato nella questione in esame (cfr. Sez. 4, n. 10452 del 22/12/2009 (dep. 16/03/2010) Rv. 246531 – 01; Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000 Rv. 217005).
La Corte di legittimità ha anche chiarito l’esatta portata dell’art. 221 cod. proc. pen. evidenziando, da una parte, che esso, al comma primo si limita a dettare la disciplina sulla “nomina del perito”, senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia, dall’altra sottolineando come l’ultima parte del predetto comma non subordini la possibilità di nuova perizia alla previa declaratoria di nullità della precedente e, solo, ha voluto evitare – esclusivamente ove possibile – che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha già compiuto un atto poi dichiarato nullo (cfr. Sez. 6, n. 3412 del 08/01/1996 Rv. 204361 – 01).
Sempre con riferimento al caso dell’avvenuto espletamento di una perizia dichiarata nulla, la Suprema Corte ha specificato che tale ultima circostanza non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall’art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice all’art. 34 c.p.p., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione (Sez. 6, n. 43797 del 18/10/2012 Rv. 253815 – 01).
La Corte di legittimità ha altresì precisato con riferimento, al caso diverso ma analogo, in cui in sede di rinnovazione dibattimentale conseguente al mutamento della composizione del collegio si sia disposto il conferimento dell’incarico al perito già designato dal precedente e diverso collegio e già autore delle richieste verifiche e approfondimenti tecnici, che non sussistono in questo caso neppure i divieti dell’art. 222, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 38704 del 27/05/2011 Rv. 251097 — 01).
Dai principi sopra riportati e dalle suindicate disposizioni processuali può dedursi uno statuto normativo del perito che da una parte lo distingue dal giudice alla luce della funzione svolta, diretta a «portare a conoscenza del giudice gli elementi tecnici utili per la decisione», dall’altra tende comunque a preservarne l’imparzialità e l’indipendenza seppure con riguardo a casi e secondo meccanismi distinti, solo in parte coincidenti con quelli dettati per l’autorità giudiziaria.
…La sostituzione del perito che abbia redatto una perizia nulla non è imposta normativamente ed è rimessa alla discrezionalità del giudice
Da quanto sinora esposto consegue che la contestata scelta legislativa di non imporre la sostituzione del perito già nominato, in caso di perizia dichiarata nulla (art. 221 cod. proc. pen. cit.), bensì di prospettarla come mera opzione del giudice e sempre che ciò sia concretamente possibile — assicurando comunque la tutela delle garanzie difensive e delle esigenze di imparzialità attraverso il diverso strumento della ricusazione (art. 223 cod. proc. pen. ) – si pone in linea con il sopra delineato quadro normativo, in quanto espressione di una chiara consapevolezza del ruolo del perito nel processo penale, anche in rapporto e in funzione della necessaria garanzia dei valori di imparzialità e indipendenza che lo connotano e, nel contempo, della impossibilità di delineare sul medesimo, senza le opportune differenziazioni discendenti dal diverso quadro funzionale e costituzionale, le medesime o simili regole dettate per l’autorità giudiziaria, con riguardo, per quanto interessa in questa sede, alla disciplina in tema di incompatibilità.
Ed invero, la questione di legittimità costituzionale sollevata, tesa a provocare una decisione “additiva” sub specie dell’obbligo di sostituire il perito già nominato, si tradurrebbe, in sostanza, nell’introduzione di una causa di incompatibilità sulla falsariga di quelle dettate per i casi di intervenute, precedenti pronunzie da parte del medesimo giudice, sulla stessa regiudicanda. Peraltro, nella misura in cui dovrebbe operare per il semplice fatto della esistenza di una precedente valutazione effettuata dal perito, nel medesimo processo, non terrebbe conto neppure dei limiti comunque operanti nei confronti delle incompatibilità del giudice: con particolare riferimento al principio, stabilito dal Giudice delle leggi, secondo cui per generare l’incompatibilità del giudice è necessaria oltre alla sua valutazione degli atti processuali strumentale all’assunzione di una decisione ed al carattere non “formale ” della stessa, che la precedente valutazione si collochi comunque in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all’interno di ciascuna delle fasi, resti comunque preservata «l’esigenza di continuità e di globalità» (Corte cost., sent. n. 131 del 17/04/1996).
…Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
Consegue la manifesta infondatezza della questione sollevata, e l’inammissibilità anche del secondo motivo di impugnazione sotto il profilo della carente motivazione della scelta di confermare il perito.
Ciò innanzitutto perché la corte ha in realtà evidenziato, in maniera completa e congrua, come tale opzione di immediata ri-nomina del perito fosse stata dettata dall’applicazione di misure cautelari agli imputati nonché dalle probabili difficoltà che sarebbero insorte nel ricercare un altro tecnico, come segnalato con apposita nota della polizia scientifica. In conformità con la previsione dell’art. 221 cod. proc. pen. che nel prospettare la sostituzione contempla comunque la possibilità della stessa.
Inoltre, atteso che la disposizione in esame sancisce una mera indicazione per l’esercizio del potere di nomina del perito, si deve ritenere che la scelta di rinominare il medesimo perito non richieda alcuna specifica motivazione, essendo la stessa circoscritta ai diversi profili delineati dall’art. 224 cod. proc. pen.; tanto più alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nemmeno la violazione delle norme sulla nomina del perito — e tale non è il caso di specie – può essere valorizzata in sé come vizio della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 39235 del 04/07/2013 Rv. 257038).
