Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 2760/2024, udienza del 14 dicembre 2023, la valutazione circa la particolare complessità del processo che giustifica la sospensione dei termini della custodia cautelare è una prognosi, sicché va formulata non in relazione all’attività espletata ed esaurita, ma in vista dell’attività da compiere, sulla base di accertamenti fattuali insindacabili nel giudizio di legittimità, se adeguatamente motivati (Sez. 6, n. 21745 del 4/05/2018, Rv. 273020 – 01; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054 – 01; Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013, Rv. 257514 – 01).
La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ad ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Sez. 6, n. 15884 del 6/04/2016, Rv. 266544 – 01; Sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, Rv. 247308 – 01).
