Indizi e prova logica (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27657/2024, udienza dell’1° febbraio 2024, l’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l’alternativa decisoria tra l’esistenza e l’esclusione della responsabilità, con l’applicazione della regola metodologica fissata nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Costante è, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale.

Quest’ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449).

La prova logica, raggiunta all’esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata; l’unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).