Segreto professionale dell’avvocato: non gli è dovuto alcun avviso della relativa facoltà di astensione dalla deposizione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 2559/2024, udienza del 25 ottobre 2023, ha ben chiarito il punto di vista della giurisprudenza di legittimità riguardo a ciò che deve intendersi per libertà morale della persona nell’assunzione della prova ed ai limiti che non devono essere oltrepassati dall’interrogante nonché all’opposizione del segreto professionale.

Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione

Il difensore di GC ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte territoriale che ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 5-septies d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modifiche, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, per aver fornito dati e notizie non corrispondenti al vero nell’ambito dell’intrapresa procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero di cui al precedente art. 5-quater del citato provvedimento.

Il difensore ha dedotto una serie di vizi a partire dall’asserita violazione dell’art. 188, cod. proc. pen., nell’assunzione, da parte del PM, delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dal dott. EF in data xxx e la loro conseguente inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191, cod. proc. pen., con inutilizzabilità in via derivata delle dichiarazioni dal medesimo rese nell’esame dibattimentale nel corso del quale erano state più volte mosse contestazioni, ex art. 500, cod. proc. pen., sulla base del precedente verbale di s.i.t.

Quelle dichiarazioni – assume il ricorrente – avevano avuto incidenza determinate ai fini della ritenuta prova dei fatti contestati.

Nel respingere l’eccezione di inutilizzabilità, la Corte territoriale si era limitata ad osservare che il dott. EF – all’epoca praticante avvocato che aveva professionalmente collaborato, con i colleghi di studio, nell’assistere il ricorrente nella procedura di voluntary disclosure – non aveva opposto, né ciò gli era stato impedito, il segreto professionale in sede di s.i.t. e non poteva dunque opporlo in sede di esame dibattimentale, trascurando di considerare che dalle intercettazioni telefoniche emergeva chiaramente come le prime dichiarazioni fossero state acquisite contra legem in violazione della libertà di autodeterminazione del dichiarante e fossero pertanto inutilizzabili anche in via derivata.

In particolare – allega il ricorrente – dalle conversazioni intercettate intercorse tra il dott. EF e i suoi colleghi di studio e tra il primo ed i suoi genitori emergeva chiaramente il contesto di coartazione ed intimidazione in cui si era svolta l’assunzione delle s.i.t. e la conseguente violazione della libertà morale del praticante avvocato, assalito dalla paura di essere coinvolto come indagato nel procedimento se non avesse reso dichiarazioni che riscontravano l’ipotesi di accusa.

Proprio a causa della coazione sofferta – rileva il ricorrente – l’avv. EF non si era avvalso del segreto professionale, in tal senso dovendosi interpretare la dichiarazione al proposito resa a dibattimento (“non me ne sono avvalso perché non sono stato nelle condizioni”).

Per le medesime ragioni appena esposte, il difensore deduce altresì la violazione dell’art. 200, cod. proc. pen., nell’assunzione delle dichiarazioni rese a s.i.t. dal dott. EF in data xxx e la loro conseguente inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191, cod. proc. pen., con inutilizzabilità in via derivata delle dichiarazioni dal medesimo rese nell’esame dibattimentale.

Le pressioni esercitate dagli interroganti nell’assunzione delle s.i.t. – si rileva – integrano quella coazione alla testimonianza, vietata dall’art. 200, comma 1, cod. proc. pen., su quanto appreso dal dichiarante nello svolgimento dell’attività professionale in relazione al quale è data facoltà di opporre il segreto.

Il difensore lamenta ancora la violazione dell’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità della conversazione telefonica intercettata tra l’imputato e l’avv. EF in data xxx, utilizzata, unitamente alle dichiarazioni da quest’ultimo rese, quale unica fonte di prova per affermare la falsità dell’attestazione relativa alla dislocazione territoriale delle opere d’arte.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – rileva il difensore – la tutela prevista dall’invocata disciplina opera anche con riguardo all’attività che il professionista legale svolge pur in assenza di formale mandato ed in contesti giudiziari diversi da quello penale e, per le ragioni esposte nei precedenti due motivi di ricorso, non poteva operare neppure l’eccezione prevista dall’art. 271, comma 2, cod. proc. pen.

Richiamando taluni passaggi della sentenza di primo grado, riportati in quella impugnata, con riguardo alla richiamata conversazione telefonica, il ricorrente rileva, inoltre, come i giudici sembrino aver richiamato un’ipotesi di istigazione al reato nei confronti del ricorrente da parte dell’avv. EF, senza aver tuttavia effettuato una denuncia di reato e senza averne tratto le dovute conseguenze sul piano processuale, vale a dire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal professionista in veste di testimone, piuttosto che di indagato con la necessaria assistenza difensiva e le garanzie di legge.

Decisione della Corte di cassazione

…Divieto di metodi coercitivi (art. 188, cod. proc. pen.)

L’art. 188, cod. proc. pen., riproducendo tra le disposizioni generali sulle prove l’identica previsione dettata con riguardo all’interrogatorio dall’art. 64, comma 2, cod. proc. pen., prevede che «non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».

Come precisato anche nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale – che, esemplificativamente, indica narcoanalisi, lie detector, ipnosi e siero della verità – la norma, oggettivamente riferibile, in particolar modo, alla prova dichiarativa, bandisce dalla sede processuale, anche per la scarsa attendibilità che viene loro generalmente riconosciuta, l’impiego di strumenti che, agendo dall’esterno sul soggetto (dichiarante), possono condizionarne la libera autodeterminazione o alterarne le capacità psichiche.

Al di là della voluntas legislatoris, in aderenza alla lettera ed alla ratio della disposizione, la cui rubrica fa riferimento alla tutela della libertà morale della persona nell’assunzione della prova, la norma ben può essere in generale riferita al divieto di condotte di coartazione esercitate nei confronti del dichiarante, ma – per farne derivare la conseguenza processuale prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. – occorre dimostrare il concreto impiego dei “metodi” e delle “tecniche” che la disposizione vieta e tale onus probandi incombe sulla parte processuale che invoca l’inutilizzabilità del risultato probatorio.

Nel caso di specie, il giudice di merito, non specificamente investito della questione – nulla ha al proposito accertato e dalla prospettazione del ricorso non può affermarsi esservi stato un illecito impiego di modalità di assunzione della prova vietate dall’art. 188 cod. proc. pen. né che al dott. EF sia stato impedito di avvalersi della facoltà di opporre il segreto professionale. Quello che emerge dagli stralci, riportati in ricorso, delle conversazioni telefoniche intercorse dopo l’assunzione delle s.i.t. tra il dott. EF ed i suoi colleghi ed i genitori è che l’allora praticante avvocato avesse la preoccupazione di essere iscritto nel registro degli indagati.

Dalle stesse sue affermazioni quali liberamente proferite ai suoi interlocutori subito dopo l’assunzione delle s.i.t. – affermazioni, peraltro, diversamente articolate ed enfatizzate quando il dott. EF parlava ai genitori piuttosto che ai colleghi di studio, nei confronti dei quali doveva comunque giustificarsi per non aver opposto il segreto professionale come in precedenza aveva invece loro detto che avrebbe fatto – non può tuttavia apprezzarsi alcuna forma di indebita coartazione riconducibile a metodi vietati dall’art. 188 cod. proc. pen., non potendo certo questi consistere nella richiesta di spegnere il telefono cellulare nel corso dell’assunzione della prova o nei normali avvertimenti circa l’obbligo di rispondere e di dire la verità e le conseguenze penali in cui incorre chi menta avanti all’autorità giudiziaria (le s.i.t. furono assunte dal PM).

…Tutela del segreto professionale (art. 200, cod. proc. pen.)

Questi avvertimenti, del resto, sono legittimamente dati anche a chi abbia teoricamente il diritto di opporre il segreto professionale, non essendo per contro previsto dall’art. 200 cod. proc. pen. che chi si trovi in tale ultima situazione – pur nota agli esaminatori – debba invece essere avvertito della facoltà di astensione.

Si tratta, invero, di prerogative note ai professionisti e, nella specie, pure al dott. EF, di ciò reso comunque edotto dai suoi colleghi più esperti prima che si presentasse per rendere la deposizione, come chiaramente emerge dalle conversazioni telefoniche riportate in ricorso.

Il punto è che da quelle conversazioni «emerge, piuttosto, che a fronte della possibilità di essere coinvolto, in qualità di concorrente nel reato, (il dott. EF, n.d.r.) abbia deciso di rispondere».

La conclusione della Corte territoriale è del tutto logica, condivisa dal collegio quale giudice del fatto processuale e non inficiata dalle contrarie valutazioni addotte dal ricorrente e fondate sui labili elementi della cui scarsa concludenza già si è detto.

Il dott. EF ha liberamente ritenuto di non opporre il segreto professionale, per valutazioni personali, magari anche condizionate dall’ordinario stress in cui può venire a trovarsi chi sia convocato quale testimone avanti alla PG o al PM ed abbia consapevolezza di essere chiamato a riferire di fatti penalmente rilevanti a carico altrui, che sono a sua conoscenza e che forse preferirebbe non rivelare, determinandosi tuttavia a rispondere anche per “prendere le distanze” dalla condotta illecita.

D’altronde, che la preoccupazione del dott. EF di incorrere in responsabilità penale per il ruolo in generale da lui svolto tenendo i rapporti professionali con GC potesse avere un oggettivo fondamento (a prescindere dalla condotta degli esaminatori) è riconosciuto dallo stesso ricorrente, quando, sia pure con riguardo a fatti successivi al perfezionamento della voluntary disclosure, addirittura ipotizza elementi per la sua iscrizione come indagato nel procedimento per “istigazione al reato” in relazione al colloquio, registrato, intercorso in data xxx.

Occorre ancora rilevare che neppure allorché è stato escusso a dibattimento davanti al giudice, in presenza delle parti ed in un contesto certamente non connotato da pressioni di sorta, il dichiarante, nel frattempo divenuto avvocato, ha espressamente sostenuto che in sede di indagini gli fosse stato impedito di opporre il segreto, non potendo in tal senso interpretarsi l’equivoca affermazione riportata in ricorso.

Nessuna violazione degli artt. 188 e 200, cod. proc. pen., è pertanto ravvisabile nei fatti descritti.