Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, 24481/2023, udienza del 18 aprile 2023, l’incompatibilità che, a norma dell’art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione quando il contrasto di interessi tra coimputati sia effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili; ciò implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, Rv. 273766).
Non è dunque sufficiente a integrare l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro, con effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, Rv. 269310; Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, dep. 2013, Rv. 256448).
