Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 25048/2024, udienza del 9 maggio 2024, ha escluso che si possano invocare le garanzie riconosciute dall’art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese spontaneamente in una denuncia-querela rese da un soggetto indiziato di reità.
Ricorso per cassazione
Il difensore del ricorrente denuncia inosservanza degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione all’utilizzazione quale prova a suo carico del verbale delle dichiarazioni orali di querela del 10/01/2014, in cui lo stesso si qualificava preposto della fallita e dichiarava di svolgere le pratiche burocratiche e amministrative.
Trattandosi di dichiarazioni ritenute autoaccusatorie e sostanzialmente confessorie, la loro utilizzazione ha violato l’art. 63 cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’art. 191 cod. proc. pen., poiché la prima diposizione è estensibile ad ogni situazione potenziale dove sono rinvenibili dichiarazioni dal tenore autoaccusatorio, non trattandosi di un documento acquisibile ex art. 237 cod. proc. pen., come ritenuto dalla sentenza impugnata, trattandosi di vere e proprie dichiarazioni assimilabili a quelle protette dall’art. 63 citato.
Decisione della Corte di cassazione
La dichiarazione di cui si discute non rientra tra quelle di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 111 del 2023 della Corte costituzionale.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Rv. 281129 – 01).
Il rilievo vale a fortiori nel caso di specie, dove a venire in rilievo principalmente non è tanto il contenuto dichiarativo della querela, ma solo il “titolo” rappresentato dal dichiarante per proporla (pochi giorni dopo l’accesso del curatore alla sede della società).
Sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato.

Ese lla denuncia querela viene fatta successivamente (dopo 1 ora) della sottoscrizione di sommarie informazioni testimonial (riguardanti gli stesso fatti) dove non è emerso nessun fatto reato (che verrà successivamente fuori con la denuncia querela, che succede vale lo stesso principio?
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