Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 18041/2024, udienza del 10 aprile 2024, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all’acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Rv. 281088 – 01).
Nel caso di specie, non risulta, dagli atti disponibili, che la Difesa abbia in alcun modo eccepito alcunché in relazione alla produzione dei documenti depositati dalla parte pubblica.
A tal proposito, si ritiene che l’eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal PM non è assimilabile a quelle di cui all’art. 191 c.p.p. e non è, pertanto, rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte; il che significa che essa – costituendo un caso di inutilizzabilità «fisiologica» e non «patologica» – è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 c.p.p. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, prima che quest’ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo; ragion per cui, avendo il difensore dell’imputato assistito alla produzione, l’inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in tale sede (v., per un caso simile, relativo ad atti di indagine compiuti dopo la scadenza delle indagini preliminari, Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Rv. 245818, Rv. 274996 – 03).
