Acquisizione concordata di atti al fascicolo per il dibattimento: insufficiente la mancata opposizione, occorre il consenso esplicito (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 24086/2024 ha stabilito che in tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev’essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova.

In soldoni: “non opporsi” non equivale “al concordare”.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell’accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte.

Nel respingere il motivo di appello con cui la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità di detta informativa, la Corte territoriale, pur dando atto dell’incompletezza del verbale di udienza a cui era allegata l’informativa in questione e, dopo aver dedotto che dallo stesso era «possibile constatare» che fosse presente il difensore di fiducia dell’imputato e che si fosse tenuta la discussione delle parti, ha affermato che mancava «la verbalizzazione dell’eventuale opposizione da parte del difensore».

Tale esternazione non è idonea a configurare la situazione processuale contemplata dall’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., testualmente compendiata nella locuzione “le parti possono concordare l’acquisizione“, che evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione della prova ai fini del giudizio – in considerazione del principio generale per cui non sono acquisibili in dibattimento gli atti di indagine – deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il “non opporsi” al “concordare” (Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Rv. 231252).

In sostanza, perché detta acquisizione possa essere validamente effettuata deve esservi un espresso consenso alla stessa, nulla significando un’asserita mancata opposizione da parte della difesa dell’imputato.

La Corte territoriale sostiene, inoltre, che l’incompletezza del verbale non impedisce il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione, ma non indica alcun elemento a sostegno.