Dichiarazioni etero-accusatorie rese dall’indagato in assenza del difensore: utilizzabili se richiamate e confermate successivamente alla presenza del difensore (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 25639/2024, udienza del 16 maggio 2024, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese da un indagato alla presenza del difensore, anche nella parte in cui richiamano un precedente verbale di dichiarazioni rese alla PG, senza la presenza del difensore (artt. 63 e 64 cod. proc. pen.), non potendosi configurare una sorta di inutilizzabilità derivata (categoria dogmatica in auge nei sistemi di common law, c.d. dei frutti avvelenati dell’albero malato) delle ulteriori e successive dichiarazioni garantite.

Si osserva al riguardo che, pur volendo accedere alla tesi della inutilizzabilità “patologica” ed erga omnes delle prime dichiarazioni rese non solo contra se, ma anche erga alios, le complessive censure proposte dai ricorrenti sulla questione in esame non colgono nel segno. Va, in primo luogo, richiamato il principio di diritto secondo cui l’inutilizzabilità, per inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal denunciante che invece già risulti sottoposto ad indagine per un reato connesso o collegato, non impedisce che il soggetto reiteri successivamente le dichiarazioni, dandone conferma una volta che siano adempiute le modalità procedimentali imposte dalla legge. (Sez. 2, sentenza n. 4040 del 19/12/2005, dep. 2006, Rv. 233367 – 01).

La rinnovazione dell’audizione del soggetto coindagato o indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato appare del tutto legittima, sotto il profilo formale e sostanziale; la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l’atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte senza l’osservanza della norma processuale, derivi o mutui- il contenuto anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, Rv. 210322; Sez. 1, n. 41128 del 13/11/2002, Rv. 222714; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, Rv. 233367; da ultimo Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826).

Occorre, peraltro, richiamare anche la giurisprudenza secondo cui il principio dell’invalidità derivata previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 03).

La Suprema Corte ha, in passato, anche perciò rilevato che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio nel quale il PM, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l’indagato, ritualmente assistito dal difensore (Sez. 1, n. 8632 del 10/02/2009, Rv. 242847); in effetti, in tema di inutilizzabilità – a differenza che per la materia della nullità – non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitiatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall’art. 185, comma uno, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, Rv. 239746).

La tesi dell’inutilizzabilità derivata (il frutto malato dell’albero avvelenato), si pone, del resto, in contrasto anche con i principi richiamati dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 3 ottobre 2019 n. 219, ha avuto modo di precisare: “È da considerare infatti pacifico l’assunto secondo il quale l’istituto della inutilizzabilità abbia vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di difetto funzionale della “causa” dell’atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell’atto stesso a svolgere la funzione che l’ordinamento processuale gli assegna (Sez. un., n. 13426 del 2010). Un simile “vizio”, peraltro, risponde anch’esso – al pari delle nullità – ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano – e come si atteggino – i diversi divieti probatori. Infine, è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Sezione 6, n. 5457 del 12 settembre 2018, dep. 2019)”, principi riaffermati dalla medesima Corte costituzionale con la successiva sentenza 26 novembre 2020 n. 252 ove è stata richiamata e ribadita “l’impossibilità – ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – di riferire all’inutilizzabilità il regime del “vizio derivato”, che l’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «(l)a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»)“.