Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19632/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha ricordato che la specifica ratio dell’istituto dell’estensione degli effetti dell’impugnazione disciplinata dall’art. 587 cod. proc. pen. – qualora non fondata su motivi esclusivamente personali – nei confronti del coimputato non impugnante si basa sull’esigenza di impedire la formazione di giudicati potenzialmente contrastanti, nonché di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni o che impugni per diversi motivi di svolgere le difese sul punto nella fase di gravame ovvero comunque di beneficiare degli effetti dell’accoglimento di un punto di doglianza di interesse non esclusivo dell’impugnante (sul punto, in parte motiva, Sez. 1, n. 42887 del 26/04/2018, Rv. 274371 – 02).
Tanto premesso, tra gli effetti estensivi da ritenersi compresi nella regolamentazione contenuta nell’art.587 cod. proc. pen., figura anche quello in forza del quale il giudice dell’impugnazione – nell’accogliere il motivo non strettamente personale – è tenuto a estendere gli effetti di tale accoglimento anche nei confronti dell’imputato non impugnante sul punto ovvero che non abbia partecipato al giudizio di impugnazione.
A tale principio si riconnette quindi quello, ulteriore, in base al quale l’imputato non impugnante ha la possibilità di ricorrere contro la sentenza di secondo grado, se con quest’ultima vengano accolti i motivi del coimputato che siano a lui applicabili senza che sia stata pronunciata l’estensione della sentenza nei suoi confronti; sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha specificamente enunciato il principio in forza del quale rientra nei poteri del giudice di legittimità disporre l’estensione in bonam partem degli effetti della decisione ai coimputati non appellanti, non attuata dal giudice della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 20509 del 14/04/2011, Rv. 250345; in applicazione del principio la Corte, sul presupposto che il giudice d’appello aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti di un soggetto imputato di cessione di sostanza stupefacente ad altra persona, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di quest’ultima, non appellante, per l’imputazione di cessione della medesima sostanza a terzi).
D’altra parte, in relazione all’ambito di applicazione soggettiva dell’effetto estensivo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo stesso opera anche nei confronti dell’imputato che abbia concordato la pena in appello, eventualmente dietro rinuncia al motivo non esclusivamente personale poi accolto nei confronti del coimputato (in tal senso si è espressa la citata sentenza delle Sezioni unite Aguneche, nonché Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258393; Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Rv. 274213 – 02).
