Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19934/2024, udienza del 23 aprile 2024, ha affermato che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto.
Tale efficacia estensiva non è preclusa dall’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez.3, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246).
