“Pinto su Pinto”: tra le meraviglie della giustizia italiana (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 18317/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, ha corretto l’errore in cui è incorso un collegio di appello nella determinazione della durata ragionevole di un processo di equa riparazione.

Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione

Presupposto è un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»).

L’unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, denuncia che la Corte di appello di Perugia ha erroneamente aggiunto al periodo di un anno – che è la durata ragionevole del processo di equa riparazione (nel grado di merito) – anche l’ulteriore lasso di 6 mesi e 5 giorni, come tempo concesso alla pubblica amministrazione per pagare l’equo indennizzo.

Così ha computato la durata irragionevole del processo presupposto in 7 e non in 8 anni (precisamente: in 7 anni, 9 mesi e 5 giorni, da arrotondare a 8). Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 par. 1 CEDU, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è accolto.

L’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Perugia è frutto delle incertezze presenti fino a ieri nella giurisprudenza di merito. Tali incertezze, già chiarite da Cass. 10182/2022, sono state sgomberate di nuovo da Cass. 3023/2024, da cui si riprende il passo successivo di questo capoverso.

Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione).

Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione.

Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022).

La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 convertito nella L. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, cit., tra le altre).  A Cass. 3023/2024, cit., si rinvia per l’argomentazione complessiva, più ampia di quella strettamente necessaria per decidere questo caso.

La Corte di appello di Perugia ha errato nel computare a titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno, anche il periodo di 6 mesi e 5 giorni.

 Così la Corte territoriale ha liquidato la somma di € 2.800 per 7 anni di durata irragionevole di un processo presupposto durato complessivamente (nelle sue fasi di cognizione e di ottemperanza) 8 anni, 9 mesi e 5 giorni.

La durata irragionevole è invece da arrotondare a 8 anni, una volta scomputato unicamente un anno (lo si ripete) dalla durata complessiva del giudizio di equa riparazione.

Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La sentenza battistrada

Come si è visto, la decisione qui annotata si ispira esplicitamente al precedente introdotto da Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 3023/2024, pubblicata il 1° febbraio 2024.

Se ne riportano diffusamente le argomentazioni di maggiore rilievo.

…Fatti di causa

Presupposto è un processo ex l. 89/2001, protrattosi dal 22/9/2011 al 23/9/2016 nella fase di cognizione (equo indennizzo liquidato: € 5.700) e dal 6/6/2019 al 6/2/2020 nella fase di ottemperanza, conclusosi con pronuncia di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse a causa del pagamento (il 10/12/2019).

Instaurato il correlativo processo di equa riparazione, computata la durata complessiva del processo presupposto (fino alla data del pagamento) in 5 anni, 6 mesi e 7 giorni e la durata irragionevole in 4 anni, sono stati liquidati € 1.600 di indennizzo e € 409,50 di spese. Rigettata l’opposizione, la parte privata ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati da memorie. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. L’interlocutoria 22388/2023 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica. 

…Ragioni della decisione

La pronuncia sul ricorso è agevolata da una breve premessa, oggetto del presente paragrafo. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i processi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri processi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi, cosicché si acuisce il dovere di diligenza acceleratoria.

Pertanto, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001, Corte cost. 36/2016 ha indicato in due anni il termine di durata ragionevole di un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità (la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza della Corte europea). 

Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). 

La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 convertito nella L. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre).

Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile (sei mesi), entro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla definitività della fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo («presupposto») ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»).

Dalla premessa seguono due corollari, che instradano la pronuncia sul caso di specie, tenendo altresì conto delle ragioni che hanno sollecitato l’interlocutoria n. 22388/2023 a rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica.

Quest’ultima ha sollecitato un approfondimento diretto a comporre un «contrasto inconsapevole» emerso all’interno della seconda sezione civile sulla questione del computo della durata ragionevole del processo di equa riparazione nel grado di merito (cognizione ed ottemperanza).

Da verificare sono i termini del contrasto asserito tra Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023. In particolare, in un caso in cui il processo presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, la prima (e anteriore) fra le due pronunce ha computato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità, quindi complessivamente in due anni, escludendo quindi da tale computo il periodo di tempo riconosciuto all’amministrazione statale per completare le procedure di pagamento delle somme di denaro. La seconda fra le due pronunce (Cass. 7000/2023), sempre in un caso in cui il processo presupposto di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, ha indicato la ragionevole durata del processo presupposto complessivamente in due anni, sei mesi e cinque giorni, maggiorando quindi tale durata di sei mesi e cinque giorni. In realtà, tale contrasto è più apparente che reale ed esso è da risolvere comunque confermando la premessa già svolta nel paragrafo 2: è pari ad un anno la durata ragionevole del processo di equa riparazione nel suo grado di merito (articolato in due fasi di cognizione e di esecuzione).

Chiarito così l’esito numerico del computo, è da rilevare che Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano peraltro sul punto fondamentale, poiché entrambe le pronunce si ritrovano sulla ragione di fondo precisata in tempi recenti da Cass. SU 19883/2019: il lasso di tempo comunque intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è «tempo del processo». Ove il trascorrere di tale lasso sia dovuto al fatto che lo Stato, nella sua veste di amministratore, si prende un tempo non ragionevole per adempiere all’obbligo di pagare l’equo indennizzo, ciò può ben dar luogo a responsabilità statale dinanzi alla Cedu, ma (o meglio: proprio perché) ciò non dà luogo a pregiudizio indennizzabile ex l. 89/2001. Infatti, quest’ultimo copre solo la responsabilità dello Stato nella sua veste di giudice (non di amministratore), prevedendo un equo indennizzo per l’irragionevole «tempo del processo».  Questo punto fondamentale è colto non solo da Cass. 10182/2022, ma anche da Cass. 7000/2023, laddove questa pronuncia afferma espressamente che «il periodo indennizzabile ex l. 89/2001 rimane quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l’ulteriore ritardo può costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale». Il punto in cui Cass. 7000/2023 si è esposta ad un equivoco è la complessiva indicazione numerica di «massima durata ragionevole […] pari a due anni, sei mesi e 5 giorni». Tale indicazione si sarebbe indubbiamente giovata di una nota di coordinamento con il più volte menzionato «punto fondamentale» (sul quale Cass. 10182/2022 e Cass. 7000/2023 concordano, sotto il segno di Cass. SU 19883/2019), per chiarire che quei «sei mesi e cinque giorni» costituiscono una sorta di franchigia dalla responsabilità dello Stato-amministratore dinanzi alla Cedu, ma non rientrano nel termine di durata ragionevole del processo, da scomputare quando si calcola il periodo di durata non ragionevole del processo di equa riparazione, che lo Stato-giudice è tenuto ad indennizzare ex l. 89/2001. Nel grado di merito, tale termine è (e rimane) pari ad un anno.

Si viene al secondo corollario. Come si è già detto (cfr. paragrafo 2), la fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza. Laddove, come nel caso di specie, la fase esecutiva sia costituita dal giudizio di ottemperanza, dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della Giustizia si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia – qui rilevato d’ufficio – è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 L. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della Giustizia). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023.